Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337
Testo in vigore al
Art. 36 Trasmissione dei flussi informativi
1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.
2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.
Art. 37 Conservazione degli atti
1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.
2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.
Art. 38 Delega di riscossione
1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui e' stato effettuato il bonifico.
2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa.
3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attivita' di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante.
4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.
Art. 39 Chiamata in causa dell'ente creditore
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Art. 40 Determinazione dei giorni festivi
1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente decreto la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
Capo III. Personale addetto al servizio di riscossione
Art. 41 Rappresentanza dei concessionari
1. Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.
Art. 42 Ufficiali della riscossione
1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.
1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.
2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.
3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.
4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e' comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.
Art. 43 Funzioni degli ufficiali della riscossione
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.
Art. 44 Registro cronologico e bollettario
1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro e' vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate.
3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario.
4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalita' di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attivita' informatiche e telematiche e della possibilita' di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.
Art. 45 Messi notificatori
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
2. Il messo notificalore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.
Capo IV. Sanzioni
Art. 46 Principio di legalita' ed altri principi generali in tema di sanzioni
1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50.
1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Art. 47 Omissione dei riversamenti agli enti creditori
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato ritardato o omesso il riversamento.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.
Art. 48 Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite
1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.
Art. 49 Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante
1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 .
Art. 50 Atti compiuti da personale non autorizzato
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati e' punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
Art. 51 Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.
Art. 52 Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione
1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 o di difformita' di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della meta'; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
Art. 52-bis Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo
1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario e' punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.
Art. 53 Altre violazioni
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.
Art. 54 Procedura di irrogazione delle sanzioni
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute.
3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario puo', entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 55 Esecuzione delle sanzioni
1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo , il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.