Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO | Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO
In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)