Sez. 3, Sentenza n. 73 del 30/04/1992 Cc. (dep. 12/06/1992) Rv. 190604 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Ordine di demolizione dato dal giudice - Condizioni - Ordine di demolizione dato dalla P.A. - Rapporto di alternatività - Esclusione.
Edilizia - Costruzione edilizia
L'ordine di demolizione di opera abusiva, dato dal giudice ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituisce atto dovuto in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione e non sussiste alcun rapporto alternativo tra esso e l'ordine emesso dalla pubblica amministrazione, dal momento che la misura emessa dal giudice rappresenta un rafforzamento di quella adottata dall'autorità amministrativa ed è diretta a rendere ineludibile l'obbligo della demolizione delle opere abusive e dal momento, altresì, che essa va subito revocata a cura dello stesso giudice (e tale revocabilità conferma il carattere amministrativo della sanzione) qualora vengano meno i presupposti che l'avevano determinata. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la demolizione disposta dal giudice nonostante il Sindaco avesse emanato un ordine di demolizione che era stato impugnato davanti al T.A.R., che lo aveva sospeso).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)