Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641
Testo in vigore al
Art. 40 Territori montani, foreste, conservazione del suolo
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le comunita' montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. La regione con legge puo' individuare patrimoni boschivi ai quali si applicano i vincoli previsti dalla legislazione statale sulle foreste. La regione forma programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dall'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalle relative leggi regionali di attuazione.
2. Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, e, in genere, ogni altra funzione concernente la difesa dei boschi dagli incendi. Il piano di cui all'art. 1 della legge predetta e' predisposto dalla regione, anche sulla base di intese interregionali.
3. La regione provvede altresi' a costituire servizi antincendi boschivi. La regione puo' organizzare e gestire propri servizi aerei di spegnimento degli incendi e puo' avvalersi, previa autorizzazione degli organi competenti, degli analoghi servizi disciplinati e gestiti dallo Stato. L'impiego in Valle d'Aosta del Corpo dei vigili del fuoco e' disposto dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
4. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che riguardino anche il territorio del Piemonte, le due regioni interessate possono provvedere mediante intese fra loro.
5. Restano fermi i vincoli attualmente vigenti in forza delle leggi dello Stato.
Art. 41 Calamita' naturali
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono inoltre trasferite alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, le funzioni concernenti la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenza, la concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
3. Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
4. Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentita la regione per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Art. 42 Competenze dello Stato
1. Restano ferme le competenze dello Stato relative:
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alla regione, su proposta della regione stessa e di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica dell'alimentazione sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonche' il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.
Art. 43 Promozione e agevolazione di produzioni agricole
1. Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa.
2. Sono altresi' trasferite le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa. Restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonche' per l'attivita' necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art. 44 Consorzi di bonifica
1. Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, si provvedera' in base ad intese tra le due regioni interessate, a norma dell'art. 6 del presente decreto.
2. La classificazione, declassificazione e ripartizione dei territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio delle precitate regioni, spettano alle medesime, le quali vi provvedono in base ad intese fra loro e possono costituire un ufficio comune.
3. Il trasferimento di cui al combinato disposto dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 45 Difesa contro le malattie delle piante coltivate
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonche' le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. La regione esercita tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.
2. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilita', energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varieta' di sementi elette.
Art. 46 Incremento ippico
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alla regione quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonche' gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
Art. 47 Assistenza agli utenti di motori agricoli
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
2. La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.
3. Ferme restando le disposizioni sulle agevolazioni fiscali fino all'attuazione dell'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonche' le competenze degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione (UTIF), sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Art. 48 Funzioni delegate
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Azienda di intervento sul mercato agricolo (AIMA);
c) il controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.
2. Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Titolo V. Assetto e utilizzazione del territorio
Capo I. Oggetto
Art. 49 Materia del trasferimento
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative all'urbanistica, ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, ai trasporti su funivie e linee automobilistiche locali, alle strade e lavori pubblici di interesse regionale, alla caccia e pesca, alle acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico e alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Capo II. Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica
Art. 50 Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonche' la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica.
Art. 51 Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
2. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, di intesa con la regione.
3. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
4. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della regione del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
5. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da realizzarsi nel territorio della Valle d'Aosta, sono comunicati alla regione. La regione ha la facolta' di promuovere la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui al quarto comma dello stesso articolo.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, dalla legge 5 luglio 1975, n. 304, contenente norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta, nonche' dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.
Art. 52 Interventi per la protezione della natura
1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
2. Il Governo puo' indicare alla regione nuovi territori nei quali ritenga utile che siano istituite riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
Capo III. Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali
Art. 53 Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali
1. Le funzioni amministrative nelle materie relative ai trasporti su funivie e alle linee automobilistiche locali concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci - esclusi gli effetti postali - esercitati con linee funicolari e funiviarie di ogni tipo, con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie e automobilistiche, ivi comprese quelle sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di altra regione.
2. Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma, che si svolgono parzialmente nella regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due regioni.
Art. 54 Trasferimento alla regione
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee e quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Art. 55 Competenza dello Stato
1. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonche' le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi del precedente art. 53 e le linee di gran turismo di carattere interregionale.
Art. 56 Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
1. La regione partecipa, ai fini della regolarita' dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
Art. 57 Funzioni delegate
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della regione stessa, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
2. E' delegato alla regione, con l'assenso della stessa, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro dei trasporti.
Capo IV. Strade e lavori pubblici di interesse regionale
Art. 58 Strade e lavori pubblici di interesse regionale
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di interesse regionale concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
Art. 59 Competenze dello Stato
1. Sono di competenza statale le funzioni amministrative riguardanti:
1) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 51, secondo comma e seguenti;
2) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumita' pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
3) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonche', d'intesa con la regione, la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni;
4) l'edilizia di culto.
Art. 60 Acque
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonche' di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
2. Sono altresi' trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali.
3. Sino a che non si provvedera' con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione.
4. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti:
1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sara' diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque;
2) il censimento nazionale dei corpi idrici;
3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.