Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 22/10/1999 Cc. (dep. 01/12/1999) Rv. 214666 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Preclusione derivante dalla commissione di un ulteriore reato - Requisito della "stessa indole" - Riferibilità alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO
La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 445 cod. proc. pen., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, <<l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole>>, va intesa nel senso che il requisito della "identità" di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti. (In applicazione di tale principio la Corte, pur riconoscendo l'assenza del requisito della stessa indole, ha affermato la legittimità della pronuncia del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto ostativa alla declaratoria di estinzione del delitto di truffa - oggetto di patteggiamento - la pendenza, nei confronti dell'interessato, di un procedimento penale per il delitto di lesioni colpose commesso nel quinquennio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)