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REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Testo in vigore al

Capo VIII. Registri

Art. 87 Tenuta del registro

1. L'Ufficio tiene un registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che contiene i seguenti dati:

  1. a) le domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che precisano il taxon, la denominazione provvisoria delle varietà, la data di presentazione nonché i nomi e gli indirizzi del richiedente, del costitutore e di qualsiasi rappresentante legale interessato;

  2. b) la conclusione di procedure riguardanti richieste di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali con indicazione dei dati contemplati alla lettera a);

  3. c) le proposte di denominazione varietale;

  4. d) le modifiche relative all'identità del richiedente o del suo rappresentante legale;

  5. e) a richiesta, qualsiasi misura di esecuzione forzata quale menzionata agli articoli 24 e 26.

2. L'Ufficio tiene un registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali che contiene, dopo la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, i seguenti dati:

  1. a) la specie e la denominazione della varietà;

  2. b) la descrizione ufficiale della varietà ovvero il riferimento ai documenti dell'Ufficio che contengono tale descrizione ufficiale della varietà quale parte integrante del registro;

  3. c) per le varietà che richiedono, per la produzione di materiale, l'impiego ripetuto di taluni componenti, il riferimento a tali componenti;

  4. d) il nome e l'indirizzo del titolare, del costitutore e di qualsiasi rappresentante legale designato;

  5. e) la data d'inizio e di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nonché la motivazione della scadenza di tale diritto;

  6. f) a richiesta, qualsiasi diritto contrattuale esclusivo di sfruttamento, o qualsiasi diritto di sfruttamento obbligatorio, incluso il nome e l'indirizzo del beneficiario di tale diritto;

  7. g) a richiesta, qualsiasi misura di esecuzione forzata quale prevista all'articolo 24;

  8. h) a richiesta sia del titolare di una varietà iniziale che del costitutore di una varietà essenzialmente derivata dalla varietà iniziale, l'identificazione delle varietà iniziali e essenzialmente derivate, comprese le denominazioni varietali e i nomi delle parti interessate. Una richiesta di una delle parti interessate può essere sufficiente soltanto a seguito di un riconoscimento in via non contenziosa dell'altra parte ai sensi dell'articolo 99 o di una decisione o sentenza definitiva in conformità delle disposizioni del presente regolamento relativamente a un'identificazione delle varietà in questione in quanto iniziali e essenzialmente derivate.

3. Ogni altro elemento o condizione da inserire in entrambi i registri può essere specificato nelle norme di applicazione in forza dell'articolo 114.

4. L'Ufficio può adattare, di propria iniziativa e previa consultazione del titolare, la descrizione ufficiale della varietà, per quanto concerne il numero e il tipo delle caratteristiche o le espressioni di tali caratteristiche, se necessario, in funzione dei principi applicabili alla descrizione delle varietà del taxon considerato, per rendere possibile il raffronto con le descrizioni di altre varietà del taxon considerato.

Art. 88 Consultazione pubblica

1. I registri citati all'articolo 87 sono accessibili al pubblico.

2. In caso di interesse legittimo sono accessibili al pubblico, conformemente alle condizioni stabilite nelle norme di applicazione in forza dell'articolo 114:

  1. a) i documenti relativi a una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

  2. b) i documenti relativi a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa;

  3. c) le sperimentazioni di coltura destinate all'esame tecnico di una varietà;

  4. d) le sperimentazioni di coltura destinate alla verifica della conservazione di una varietà.

3. Nel caso di varietà per le quali materiali con specifici componenti devono essere ripetutamente impiegati per la produzione di materiale e a richiesta del richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sono escluse dalla consultazione pubblica tutte le informazioni relative ai componenti, inclusa la loro coltivazione. Una tale richiesta è ammissibile solo fino al momento della decisione sulla domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

4. Il materiale, fornito o ottenuto nel quadro degli esami contemplati agli articoli 55, paragrafo 4, 56, e 64, può essere ceduto a terzi dalle autorità competenti in virtù del presente regolamento solo se la persona interessata dà il suo consenso e se la cessione risulta indispensabile in virtù della cooperazione in materia di esame contemplata dal presente regolamento o in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 89 Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio pubblica, almeno ogni due mesi, un documento contenente le informazioni iscritte nei registri conformemente all'articolo 87, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), d), e) e f), g) e h), non ancora pubblicate. L'Ufficio pubblica inoltre una relazione annuale, contenente le informazioni da esso ritenute utili, ed almeno un elenco delle privative comunitarie per ritrovati vegetali valide, dei loro titolari, delle date di concessione e scadenza, e delle denominazioni varietali approvate. I particolari di tali pubblicazioni sono specificati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 90 Scambi di informazioni e di pubblicazioni

1. L'Ufficio e gli uffici delle varietà competenti degli Stati membri si scambiano, a richiesta e fatte salve le condizioni fissate per la trasmissione dei risultati degli esami tecnici, per le loro esigenze e gratuitamente, una o più copie delle rispettive pubblicazioni e qualsiasi altra informazione utile relativa alle domande o alla concessione dei diritti di privativa.

2. I dati di cui all'articolo 88, paragrafo 3 sono esclusi dall'informazione a meno che:

  1. a) l'informazione sia necessaria ai fini degli esami conformemente agli articoli 55 e 64, o

  2. b) il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare diano il loro consenso.

Art. 91 Cooperazione amministrativa e giudiziaria

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, l'Ufficio, gli uffici d'esame e le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri si prestano, a richiesta, assistenza reciproca fornendo informazioni o autorizzando l'accesso ai documenti relativi alla varietà e ai campioni o alle sperimentazioni di coltura della stessa. Se l'Ufficio e i summenzionati uffici d'esame autorizzano le autorità giudiziarie ad avere accesso ai documenti, ai campioni o alle sperimentazioni di coltura, l'accesso non è soggetto alle restrizioni contemplate all'articolo 88 e l'accesso consentito dai suddetti uffici d'esame non è soggetto a una decisione dell'Ufficio conformemente a detto articolo.

2. In base alla commissione rogatoria emanata dall'Ufficio, le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri mettono in atto, per conto dell'Ufficio e nei limiti delle loro competenze, le misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi.

Parte quinta. Incidenza su altre disposizioni legislative e regolamentari

Art. 92 Divieto di protezione cumulativa

1. Ogni varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali non deve essere oggetto di un diritto nazionale di tutela delle nuove varietà vegetali o di un brevetto per dette varietà. Qualsiasi diritto concesso contrariamente al disposto della prima frase è inefficace.

2. Se, prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è stato concesso al titolare un altro diritto di tutela conformemente al paragrafo 1 per la medesima varietà, questi non può esercitare, nei confronti della varietà in parola, i diritti derivanti da tale protezione finché sussisterà per la varietà summenzionata la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Art. 93 Applicazione delle legislazioni nazionali

L'esercizio dei diritti concernenti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è soggetto alle restrizioni derivanti dalle legislazioni degli Stati membri solo se ne è fatto esplicito riferimento nel presente regolamento.

Parte sesta. Azioni civili, infrazioni, competenza giurisdizionale

Art. 94 Infrazioni

1. Chiunque:

  1. a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

  2. b) ometta l'uso corretto di una denominazione varietale come indicato all'articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, o

  3. c) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta.

Art. 95 Atti anteriori alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Art. 96 Prescrizione

I ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola.

Art. 97 Applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione

1. Se l'autore dell'infrazione ai sensi dell'articolo 94 ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, l'autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 101 o 102 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì alle azioni che possono essere intentate per il compimento o l'omissione di taluni atti ai sensi dell'articolo 95 nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e l'esecuzione della domanda.

3. Negli altri casi, gli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 98 Rivendicazione del diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. Se una privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata concessa a una persona non abilitata in virtù dell'articolo 11, la persona abilitata può esigere, fatto salvo qualsiasi altro diritto o azione in virtù della legislazione degli Stati membri, il trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. Se una persona beneficia solo in parte di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali essa può rivendicare il diritto a tale privativa, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, in qualità di contitolare.

3. I diritti contemplati ai paragrafi 1 e 2 possono essere fatti valere solo entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Questa disposizione non si applica se il titolare era a conoscenza, al momento della concessione o dell'acquisizione, del fatto di non beneficiare o di non essere l'unico beneficiario della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

4. I diritti contemplati ai paragrafi 1 e 2 sono altresì riconosciuti mutatis mutandis alla persona abilitata per quanto riguarda qualsiasi domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali formulata da un richiedente che non era abilitato o che non era il solo ad essere abilitato.

Art. 99 Riconoscimento dell'identificazione di una varietà

Il titolare di una varietà iniziale e il costitutore di una varietà essenzialmente derivata dalla varietà iniziale hanno il diritto di ottenere un riconoscimento dell'identificazione delle varietà in questione quali varietà iniziali ed essenzialmente derivate.

Art. 100 Conseguenze di un cambiamento di proprietà della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. Se un cambiamento integrale di proprietà della privativa comunitaria per ritrovati vegetali interviene in seguito a una decisione definitiva in virtù dell'articolo 101 e 102 a seguito di un'azione di rivendicazione di diritti conformemente all'articolo 98 paragrafo 1, i diritti di godimento o altri diritti si estinguono con l'iscrizione della persona abilitata nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

2. Se, prima dell'inizio della procedura ai sensi degli articoli 101 o 102, il titolare o un licenziatario ha compiuto uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2 o ha effettuato al riguardo preparativi effettivi e seri, egli può compiere o continuare tali atti, a condizione di chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento d'esecuzione. La licenza può essere concessa dall'Ufficio in mancanza di un accordo fra le parti. L'articolo 29, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 si applica mutatis mutandis.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o il licenziatario era in malafede al momento del compimento degli atti o dei preparativi in parola.

Art. 101 Competenza e procedura in azioni legali di diritto civile

1. Per le procedure relative ad azioni concernenti i ricorsi di cui agli articoli da 94 a 100 si applicano la convenzione di Lugano nonché le disposizioni complementari del presente articolo e degli articoli da 102 a 106 del presente regolamento.

2.

Le procedure contemplate al paragrafo 1 sono di competenza degli organi giurisidizionali

  1. a) dello Stato membro o di un'altra parte contraente della convenzione di Lugano in cui il convenuto ha il domicilio, la sede o uno stabilimento, o

  2. b) se tale condizione non è soddisfatta in nessuno degli Stati membri o da nessuna delle parti contraenti, dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio, la sua sede o uno stabilimento o

  3. c) se neppure questa condizione è soddisfatta in nessuno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

Le autorità giudiziarie competenti hanno competenza per quanto concerne gli atti di infrazione che si presume siano stati commessi nel territorio di uno Stato membro.

3. Per le procedure relative alle azioni intentate per casi di infrazione è altresì possibile adire i tribunali del luogo in cui l'atto lesivo è stato compiuto. In tal caso il tribunale è competente solo per le infrazioni che si presume siano state commesse nel territorio dello Stato membro in cui ha sede.

4. Le azioni legali e gli organi giurisdizionali competenti sono quelli contemplati dalla legislazione dello Stato determinato conformemente ai paragrafi 2 o 3.

Art. 102 Disposizioni complementari

1. Per le azioni di rivendicazione di un diritto di cui all'articolo 98 del presente regolamento non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 della convenzione di Lugano.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 101 del presente regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, e 17 e 18 della convenzione di Lugano.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del presente regolamento, il domicilio o la sede di una parte sarà stabilito conformemente agli articoli 52 e 53 della convenzione di Lugano.

Art. 103 Regole di procedura applicabili

Nella misura in cui la competenza delle autorità giudiziarie nazionali è stabilita in virtù degli articoli 101 e 102 e fatti salvi gli articoli 104 e 105 del presente regolamento, si applicano le regole di procedura del diritto nazionale che disciplinano il medesimo tipo di azioni relative ai corrispondenti diritti nazionali.

Art. 104 Legittimazione a promuovere un'azione per infrazione

1. L'azione per infrazione può essere promossa dal titolare. Il licenziatario può promuovere tali azioni salvo che siano state espressamente escluse di concerto con il titolare nel caso di una licenza esclusiva o dall'Ufficio ai sensi degli articoli 29 o 100, paragrafo 2.

2. Ogni licenziatario può intervenire nel quadro di un'azione per infrazione promossa dal titolare per ottenere un risarcimento per il danno subito.

Art. 105 Obbligo delle autorità giudiziarie nazionali o di altri organi competenti

Qualsiasi autorità giudiziaria nazionale o altro organo competente per un'azione relativa ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve considerare valida tale privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Art. 106 Sospensione del procedimento

1. Se il ricorso riguarda azioni ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4 e se la decisione dipende dall'attitudine della varietà ad essere protetta conformemente all'articolo 6, tale decisione può essere pronunciata solo se l'Ufficio ha deliberato in merito alla domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. Se il ricorso riguarda una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa per la quale è stata avviata una procedura di dichiarazione di nullità o di annullamento conformemente agli articoli 20 o 21, la procedura può essere sospesa nella misura in cui la decisione dipende dalla validità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Art. 107 Sanzioni applicabili in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Gli Stati membri adottano le misure adeguate affinché le disposizioni intese a reprimere i casi di infrazione dei diritti nazionali siano applicate altresì in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.