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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13421 del 26/05/2017 (Rv. 644376 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Guardia di Finanza - Esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Autorizzazione del comandante regionale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644376-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia di Finanza operi nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l'autorizzazione del comandante di zona, prevista dall'art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui assenza, peraltro, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione in tal senso, l'invalidità dell'atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)