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Sez. 3, Sentenza n. 11434 del 01/08/2002 (Rv. 556502 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Mandante di nazionalità tedesca - Firma - Legalizzazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556502-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

In caso di mandato alle liti rilasciato all'estero, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, la eventuale mancanza di legalizzazione delle firme è superata dalla Convenzione italo - tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere da detta formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/06/1969, Legge 12/04/1973 num. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)