Sez. 3, Sentenza n. 8483 del 20/08/1990 (Rv. 468950 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PRESCRIZIONE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE IN ORDINE AL RAPPORTO FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - PROVA DELLA INVALIDITÀ O DELLA CESSAZIONE DI DETTO RAPPORTO - ONERE DEL DEBITORE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PRESCRIZIONE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE IN ORDINE AL RAPPORTO FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - PROVA DELLA INVALIDITÀ O DELLA CESSAZIONE DI DETTO RAPPORTO - ONERE DEL DEBITORE.*
La cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l'intervenuta prescrizione dell'Azione cambiaria, può valere (ricorrendone i presupposti) come ordinaria promessa di pagamento per l'ammontare della somma indicata nel documento, con l'effetto di dispensare il creditore dall'Onere della prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o che è venuto meno. (V 6184/84, mass n 437821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)