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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8656 del 04/04/2017 (Rv. 643671 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Regolamento di competenza avverso il decreto della corte di appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643671-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)