Sez. 1, Sentenza n. 14594 del 16/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216130 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Trasmissione di tutti gli atti - Distinzione fra la documentazione degli atti compiuti e il corpo del reato - Corpo del reato di apprezzabile ingombro - Non allegato al fascicolo ma custodito altrove - Legittimità .
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Il PM, a norma dell'articolo 416, secondo comma, cod. proc. pen., nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, ha l'obbligo di allegare l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, non essendogli consentito di esercitare un potere di selezione su tale materiale. Tuttavia la norma citata introduce una netta distinzione fra "la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari" da un lato e "il corpo del reato" dall'altro. Ed invero, mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non "debbano essere custoditi altrove". Ne consegue che, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano una apprezzabile mole d'ingombro, non sono allegati al fascicolo, ma vengono altrove custoditi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)