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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Titolo V. Degli stranieri.

Capo I. Del soggiorno degli stranieri nel Regno.

Capo II. Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.

Titolo VI. Disposizioni relative alle persone pericolose per la società.

Capo I. Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.

Art. 153 Art. 154 T. U. 1926

1. Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermita' psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a se' o agli altri.

2. L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Art. 154 Art. 155 T. U. 1926

1. E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza ne' parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.

3. Il Ministro puo' autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

4. Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

5. Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato.1644a

Art. 155 Art. 156 T. U. 1926

1. I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

2. Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.44a

Capo II. Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

Art. 157 Art. 158 T. U. 1926

1. Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.18

2. Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'.18

3. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.18

4. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Art. 158 Art. 160 T. U. 1926

1. Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.24

2. In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

3. E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.2

Art. 159 Art. 161 T. U. 1926

1. Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorita' di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Art. 160 Art. 162 T. U. 1926

1. I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

Art. 161 Art. 163 T. U. 1926

1. I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando e' diretto.

Art. 162 Art. 164 T. U. 1926

1. I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.29

2. I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.29