Sez. U - , Ordinanza n. 219 del 05/01/2023 (Rv. 666381 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO | Difetto di una condizione dell’azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO
La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)