Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 27 febbraio 1980, causa 55/79
Epigrafe
Nella causa 55/79,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Anthony McClellan, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato Nial Fennelly, S.C., e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda,
convenuta,
causa avente ad oggetto la dichiarazione che l'Irlanda, mantenendo in vigore le disposizioni e le prassi nazionali relative alla riscossione dell'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra e il «made wine», è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 o dell'art. 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
A termini dell'art. 32 dell'Atto 22 gennaio 1972, relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, i dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri, andavano gradualmente aboliti, secondo un determinato ritmo, tra il 1o aprile 1973 e il 1 luglio 1977. A norma dell'art. 38, n. 1, dell'«Atto di adesione», tale disposizione si applicava ai dazi doganali di natura fiscale.
paragrafo 2
In forza dello stesso art. 38, n. 2, i nuovi Stati membri conservavano la facoltà di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale, o l'elemento fiscale di tali dazi, con un'imposta interna conforme all'art. 95 del Trattato CEE.
paragrafo 3
In base a questa disposizione, il Governo irlandese emanava, il 16 dicembre 1975, lo «Imposition of Duties (No 221) (Excise Duties) Order 1975» (Statutory Instrument No 307, 1975 [decreto fiscale (No 221) (imposte di consumo) 1975], inteso a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1976, in imposte di consumo i dazi doganali di natura fiscale, o l'elemento fiscale di tali dazi, sugli alcolici, la birra, il vino, il tabacco, il sidro di mele, il sidro di pere, i fiammiferi, l'acqua minerale, gli oli minerali, i veicoli a motore (compresi le parti staccate e gli accessori), i pneumatici e le camere d'aria.
paragrafo 4
Il § 4, n. 3, del decreto, che si applica agli alcolici distillati o fabbricati in Irlanda e soggetti all'imposta di consumo di cui al n. 2, dello stesso § 4, modifica leggermente l'art. 28, n. 2, del «Finance Act» (legge finanziaria) 1970. Esso dispone quanto segue:
paragrafo 5
b) Qualora gli alcolici ai quali si applica il presente paragrafo vengano estratti da un deposito doganale, l'amministrazione delle finanze può permettere, se sono soddisfatte le condizioni che essa ritiene atte a garantire il pagamento del tributo, che il pagamento dell'imposta di consumo sui suddetti alcolici, sia differito al più tardi
i) nel caso in cui gli alcolici vengano estratti dal deposito nel mese di febbraio di qualsiasi esercizio, al 25 marzo successivo, oppure
ii) in tutti gli altri casi, all'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'uscita dal deposito.
c) Qualora gli alcolici ai quali si applica il presente paragrafo vengano estratti da un deposito doganale nel mese di marzo di qualsiasi esercizio, non verrà concessa nessuna delle dilazioni di pagamento contemplate dal presente paragrafo per l'imposta di consumo gravante sui suddetti alcolici.
paragrafo 6
Il § 4, n. 4, del decreto prescrive l'applicazione, in caso di dilazione di pagamento, di un'imposta di consumo aggiuntiva pari a 0,0334 sterline per «proof gallon» di alcool.
paragrafo 7
L'alcool importato non fruisce di dilazioni di pagamento e non è soggetto all'imposta aggiuntiva.
paragrafo 8
Il § 7, n. 5, dello stesso decreto stabilisce che l'art. 8 del «Finance Act 1914 (Session 2)» si applica alla birra fabbricata in Irlanda.
paragrafo 9
A norma di detto articolo, l'imposta di consumo viene calcolata per fusto standard in base alla densità specifica del mosto prima della fermentazione, ed il suo pagamento può essere differito come segue:
paragrafo 10
per le birre diverse da quelle sotto menzionate, al più tardi all'8 del secondo mese successivo a quello in cui è stato determinato l'ammontare del tributo (tuttavia il tributo, qualora sia stato liquidato in novembre, va pagato entro e non oltre il 28 dicembre);
per le birre che devono restare immagazzinate due mesi in fabbrica, al più tardi al 25 del secondo mese successivo a quello della determinazione del tributo;
per le birre chiare che devono restare immagazzinate in fabbrica per tre mesi, al più tardi al 25 del quarto mese successivo a quello in cui il tributo è stato liquidato.
paragrafo 11
Nel caso in cui il pagamento del tributo sia dilazionato non viene applicata l'imposta di consumo aggiuntiva.
paragrafo 12
Per quanto concerne la birra importata, l'imposta di consumo è del pari calcolata per fusto standard, ma va pagata al momento dell'importazione o dell'estrazione dal deposito doganale, senza possibilità di dilazione.
paragrafo 13
A norma del § 6 del decreto, l'imposta di consumo sul,«made wine» (vino ottenuto da sostanze diverse dal succo d'uva fresco) di produzione nazionale viene liquidata al momento in cui il prodotto è messo in commercio in Irlanda, ma il suo pagamento può essere differito al 15 del mese successivo a quello in cui il vino è uscito dalla fabbrica. In tal caso non viene riscossa l'imposta di consumo aggiuntiva.
paragrafo 14
Quanto al «made wine» importato, l'imposta di consumo viene del pari determinata al momento della messa in commercio, ma non sono consentite dilazioni di pagamento.
paragrafo 15
Venuta a conoscenza di tale normativa attraverso il reclamo di un'impresa e l'interrogazione scritta di un membro del Parlamento europeo, la Commissione comunicava al Governo della Repubblica d'Irlanda, il 1° dicembre 1975, che il regime fiscale irlandese, in quanto autorizzava la dilazione del pagamento dell'imposta di consumo sugli alcolici di produzione nazionale e la escludeva per quanto concerne gli alcolici importati da altri Stati membri, comportava una discriminazione a vantaggio dei primi e a danno di questi ultimi, in spregio del Trattato CEE.
paragrafo 16
Dopo che il Governo irlandese aveva fornito chiarimenti, il 15 gennaio 1976, sugli aspetti contestati della normativa fiscale nazionale, la Commissione ribadiva, il 9 febbraio 1976, che i vantaggi concessi, mediante la possibilità di differire il pagamento del tributo, ai prodotti nazionali costituivano manifestamente una discriminazione che danneggiava i prodotti importati.
paragrafo 17
Il 12 marzo 1976 il Governo irlandese comunicava alla Commissione di ritenere che la possibilità di dilazionare il pagamento del tributo non fosse incompatibile con il Trattato CEE.
paragrafo 18
Con lettera 11 giugno 1976, la Commissione informava il suddetto Governo che, a suo avviso, il regime fiscale irlandese, rendendo l'onere finanziario costituito dal pagamento dell'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra ed il «made wine» più gravoso per gli importatori che per i produttori irlandesi, applicava ai prodotti importati, in contrasto con l'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE, tributi più onerosi di quelli gravanti sui prodotti nazionali similari. In subordine, essa sosteneva che tale disciplina era contrastante con l'art. 30 del Trattato e con l'art. 2 della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, fondata sull'art. 33, n. 7, del Trattato e relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non contemplate da altre disposizioni emanate in forza del Trattato CEE (GU 1970, n. L 13, pag. 29). In conformità all'art. 169, 1o comma, del Trattato, il Governo irlandese era invitato a presentare alla Commissione osservazioni circa gli inadempimenti addebitatigli.
paragrafo 19
Con lettera 12 luglio 1976, il Governo irlandese rispondeva che le autorità irlandesi avrebbero esaminato la disciplina in parola allo scopo di apportarvi ogni necessaria modifica mediante il «Finance Bill» del 1977.
paragrafo 20
Il 28 aprile 1978 la Commissione emanava nei confronti dell'Irlanda il parere motivato di cui all'art. 169, 1o comma, del Trattato CEE. In tale parere, essa ribadiva il punto di vista secondo cui la normativa irlandese confliggeva con l'art. 95, 1° comma, o quanto meno con l'art. 30 del Trattato CEE. L'Irlanda era invitata ad adottare entro un mese i provvedimenti per conformarsi al parere motivato.
paragrafo 21
In una lettera in data 31 luglio 1978 il Governo irlandese negava ancora una volta clic la normativa criticata costituisca violazione degli obblighi impostigli dal Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Con atto introduttivo depositato il 9 aprile 1979, la Commissione proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, in base all'art. 169, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare l'inadempimento da parte dell'Irlanda, per quanto concerne il regime fiscale nazionale delle acquaviti, della birra e del «made wine», degli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95, 1° comma, o dell'art. 30 del Trattato CEE.
paragrafo 2
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Poiché la Commissione ha rinunciato a presentare la replica, la fase scritta è stata chiusa dopo che il Governo irlandese ha depositato il controricorso.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che il Governo irlandese, trascurando di abrogare o di modificare le disposizioni e le prassi nazionali relative alla riscossione dell'imposta di consumo sulle acquaviti, sulla birra e sul «made wine», ha violato l'art. 95 o, in subordine, l'art. 30 del Trattato CEE;
condannare il Governo irlandese alle spese.
paragrafo 3
Il Governo irlandese conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese a carico della Commissione.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento
paragrafo 1
La Commissione sostiene che, consentendo la dilazione del pagamento dell'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra ed il «made wine» di produzione nazionale e rifiutandola agli importatori dei medesimi prodotti, la normativa irlandese, in spregio all'art. 95 del Trattato CEE, colpisce indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con un'imposta interna indiretta superiore a quella gravante sui prodotti nazionali similari oppure, in contrasto con l'art. 30 del Trattato, comporta misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sugli effetti discriminatori della normativa irlandese
paragrafo 1
a) I produttori nazionali di alcool possono fruire, per ogni pagamento d'imposta, di un periodo di credito pari, in media, a poco più di sei settimane, a condizione di pagare un'imposta di consumo aggiuntiva d'importo minimo rispetto al tasso degli interessi che gli importatori di alcool devono sopportare per finanziare il pagamento dell'imposta di consumo.
b) La birra irlandese e la birra importata non vengono tassate nella stessa fase del processo di fabbricazione: infatti, l'ammontare dell'imposta viene determinato prima della fermentazione per quanto concerne la birra nazionale e al momento della messa in libera pratica nel caso della birra importata. L'intervallo di tempo intercorrente tra la liquidazione dell'imposta nella fase anteriore alla fermentazione e la messa in consumo non supera di regola i 10 giorni: poiché, tuttavia, il pagamento dell'imposta gravante sui prodotti nazionali può essere differito di parecchie settimane, il produttore nazionale gode, sotto questo profilo, di un notevole vantaggio rispetto all'importatore.
c) L'importatore di «made wine» è nettamente sfavorito rispetto al produttore nazionale poiché deve pagare l'imposta di consumo 4-5 settimane prima di questo.
d) La normativa irlandese stabilendo, per il pagamento dell'imposta di consumo sull'alcool, la birra e il «made wine» provenienti da altri Stati membri, modalità più onerose di quelle prescritte per i prodotti nazionali, impone in pratica agli importatori il pagamento anticipato del tributo. Ciò comporta un onere finanziario superiore a quello sopportato dai produttori nazionali, anche se la dilazione di pagamento a questi concessa è accompagnata da una maggiorazione nominale, sotto forma di una cosiddetta imposta di consumo aggiuntiva.
Tale normativa discriminatoria ha inevitabilmente l'effetto di limitare le importazioni e di favorire il prodotto nazionale.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sulla violazione dell'art. 95
paragrafo 1
a) L'art. 95 mira a rimuovere gli ostacoli di natura fiscale all'importazione di prodotti analoghi ai prodotti nazionali o con questi concorrenti. Il divieto di discriminazione fiscale ch'esso stabilisce non ammette eccezioni e prevale sulle politiche eventualmente seguite a livello nazionale o comunitario. L'art. 95 costituisce uno dei principi fondamentali dell'unione doganale e la sua applicazione non può essere subordinata a condizioni o a criteri d'interpretazione estranei al diritto comunitario. Esso ha lo scopo di garantire la neutralità dell'imposta a livello comunitario. Il diritto nazionale deve conformarsi al diritto comunitario in caso di conflitto, come nella fattispecie.
b) Non è necessario far ricorso all'armonizzazione per rimuovere gli ostacoli di carattere fiscale agli scambi. Sarebbe errato subordinare il divieto di discriminazione fiscale sancito dall'art. 95 — norma che ha efficacia diretta — all'adozione di norme di attuazione nell'ambito di direttive di armonizzazione ai sensi dell'art. 99 del Trattato.
c) L'art. 95, come ha dichiarato la Corte di giustizia, concerne anche le discriminazioni indirette risultanti, in particolare, dall'applicazione di condizioni differenti, per quanto concerne le modalità del pagamento del tributo, che rendano l'importazione più difficile o più onerosa.
d) L'Irlanda non applica direttamente imposte interne più elevate ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, poiché le aliquote dell'imposta di consumo sono identiche per le merci importate e per quelle di produzione nazionale. La normativa irlandese stabilisce invece, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, una discriminazione indiretta, giacché, per il pagamento dell'imposta di consumo, vengono concessi periodi di credito solo ai produttori nazionali e non anche agli importatori. Questa facoltà di differire il pagamento ha l'effetto di imporre agli importatori, che devono provvedere al pagamento dell'imposta prima dei produttori nazionali, loro concorrenti, un onere finanziario più gravoso. I produttori nazionali hanno, fino alla data alla quale il pagamento è stato differito, capitali disponibili praticamente esenti da interessi, mentre gli importatori devono procurarsi capitali sul mercato libero ai tassi d'interesse correnti e ripercuotere tale costo sui compratori. Ciò comporta l'aumento dei prezzi dei prodotti importati, i quali diventano meno competitivi rispetto ai prodotti nazionali similari.
e) La prassi seguita dal Governo irlandese e consistente nel consentire il pagamento differito dell'imposta di consumo gravante sulle acquaviti, la birra ed il «made wine» nazionali, mentre tale dilazione è rifiutata agli importatori, è in contrasto con l'art. 95 del Trattato poiché si risolve nell'applicare indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri un'imposta interna indiretta superiore a quella gravante sui prodotti nazionali similari.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sulla violazione dell'art. 30
paragrafo 1
a) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 30 del Trattato CEE viene invocato solo in subordine. Detto articolo mira ad abolire ogni restrizione quantitativa degli scambi tra Stati membri e qualsiasi misura d'effetto equivalente. Anch'esso costituisce un principio fondamentale ed ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Le eccezioni al divieto ch'esso sancisce, contemplate dall'art. 36, non si applicano nel caso di specie.
b) La direttiva della Commissione n. 70/50 definisce talune misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce misura equivalente ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitário.
L'art. 30 del Trattato dev'essere pertanto interpretato in senso lato.
c) La normativa irlandese criticata ha l'effetto di rendere il pagamento dell'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra ed il «made wine» importati più oneroso del pagamento della stessa imposta sui prodotti nazionali similari. Di conseguenza, gli importatori dei suddetti prodotti sono costretti a contentarsi di utili ridotti o ad aumentare i prezzi. In entrambi i casi, le importazioni rischiano di essere danneggiate. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, perché sussista violazione dell'art. 30 è sufficiente che le importazioni possano essere ostacolate direttamente o indirettamente, in atto o in potenza.
paragrafo 2
Il Governo irlandese sostiene che la Commissione non ha dimostrato che l'art. 95 o l'art. 30 possano, in un modo o nell'altro, trovare applicazione nel caso di specie. L'Irlanda, invero, non ha violato né la lettera né lo spirito del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sui fatti
paragrafo 1
a) La determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla birra prodotta in Irlanda è effettuata nella fase iniziale del processo di fabbricazione, in base alla densità specifica del mosto prima della fermentazione. Contemplando dilazioni di pagamento, il legislatore ha unicamente inteso tener conto della durata, variabile a seconda del tipo di birra, del deposito nello stabilimento. Nel caso della birra importata, l'imposta è liquidata al momento della messa in consumo. I produttori nazionali di birra, qualora fossero obbligati a pagare il tributo al momento in cui è determinato, sarebbero sfavoriti rispetto agli importatori.
Peraltro, per poter fruire della dilazione di pagamento, i fabbricanti devono non solo pagare un'imposta di consumo aggiuntiva di 0,0334 sterline il «proof gallon» di alcool, ma sono tenuti a fornire all'esattore una garanzia, sotto forma di un impegno scritto ad effettuare il pagamento, che comporta una spesa pari a circa il tre per mille annuo della somma dovuta.
b) Il «made wine» ha un'importanza minima rispetto all'importazione ed alla produzione nazionale di vino propriamente detto; ora, per quanto concerne l'imposta sul vino, non è contemplata la possibilità di differirne il pagamento.
c) Il decreto del 1975 è stato adottato dall'Irlanda in conformità all'art. 38 del Trattato d'adesione; esso non ha creato discriminazioni, a vantaggio della produzione nazionale, per nessuno dei prodotti di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sull'applicazione dell'art. 95
paragrafo 1
a) Il livello dell'imposizione è incontestabilmente identico per i prodotti importati e per i prodotti nazionali. L'Irlanda non impone direttamente sui prodotti importati tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali. Gli uni e gli altri sono tassati secondo la stessa aliquota ed alle stesse condizioni. La sola differenza sta nel fatto che, per i prodotti nazionali, il pagamento del tributo può essere differito per un periodo limitato e, per di più, a condizione di versare una «ammenda» fiscale.
b) Secondo la giurisprudenza della Corte, la questione essenziale da risolvere, ai fini dell'applicazione dell'art. 95, è se i prodotti importati siano assoggettati ad un tributo più elevato di quello applicato ai prodotti nazionali. Nella fattispecie la soluzione non può essere, manifestamente, che negativa.
c) Comunque sia, occorre tener conto di taluni fattori, in particolare dell'imposta aggiuntiva che i produttori che differiscono il pagamento devono versare e dell'obbligo di questi di assumere un impegno scritto a garanzia del pagamento del tributo. Per di più, per quanto concerne più particolarmente il whisky, la differenza tra il tasso di cambio della sterlina irlandese e quello della sterlina inglese conferisce ai distillatori britannici un notevole vantaggio sotto il profilo del prezzo di costo. Né esistono importi compensativi monetari, nel settore degli alcolici, che possano colmare tali differenze di costo delle materie prime. In tal modo, i distillatori di whisky scozzese fruiscono, da questo punto di vista, di un vantaggio non giustificato da ragioni obiettive.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sull'applicazione dell'art. 30
paragrafo 1
a) L'argomento fondato sull'art. 30 non può avere unicamente valore subordinato: l'applicazione dell'art. 95 esclude l'applicazione dell'art. 30 e viceversa; i due articoli non possono essere applicati simultaneamente.
b) L'art. 30, che concerne le restrizioni quantitative all'importazione e le misure d'effetto equivalente, non può, in base alla giurisprudenza della Corte, trovare applicazione nella fattispecie, poiché la nozione di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non comprende i provvedimenti d'indole meramente fiscale.
c) L'argomento della Commissione relativo all'asserita violazione della direttiva n. 70/50 è irricevibile perché non figura nel parere motivato.
paragrafo 2
Comunque, secondo il diritto comunitario positivo, la direttiva, considerata separatamente dall'art. 30, non può costituire la base di un procedimento ex art. 169: l'art. 33, n. 7, del Trattato conferisce alla Commissione il potere di emanare direttive per determinare i modi e i tempi dell'abolizione, tra gli Stati membri, delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, ma non quello di interpretare o di ampliare la nozione di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. Tale questione d'interpretazione dell'art. 30 è esclusivamente di competenza della Corte di giustizia.
paragrafo 3
La Commissione ammette nel preambolo della stessa direttiva che l'art. 33, n. 7, del Trattato, sul quale questa è basata, non si applica, fra l'altro, ai provvedimenti che rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 95.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Sull'asserito inadempimento
paragrafo 1
a) Nessuno dei due articoli del Trattato richiamati dalla Commissione trova applicazione nella fattispecie.
b) Comunque, se si considerano le disposizioni nazionali criticate alla luce dei suddetti articoli e tenuto conto di tutti gli elementi e circostanze rilevanti nel caso presente, si deve constatare che, in sostanza, esse non hanno alcun effetto discriminatorio nei confronti dei prodotti importati.
paragrafo 2
Il problema assertivamente creato dalla normativa irlandese può essere risolto unicamente mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative e delle prassi amministrative degli Stati membri, in conformità all'art. 100 del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal sig. Anthony McClellan, e il Governo irlandese, rappresentato dall'avvocato Nial Fennelly, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 ottobre 1979.
paragrafo 2
L'avvovato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 novembre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo 9 aprile 1979, la Commissione ha proposto, in base all'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che l'Irlanda, applicando in modo discriminatorio disposizioni relative alla dilazione del pagamento dell'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra e il vino di frutta («made wine»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95, 1° comma, o, in subordine, dell'art. 30 del Trattato CEE.
punto 2
I fatti che hanno dato origine al ricorso non sono contestati dall'Irlanda. È infatti pacifico che la normativa vigente in Irlanda, e in particolare lo «Imposition of Duties (n. 221) (Excise Duties) Order, 1975», contempla, a favore dei produttori di acquaviti, di birra e di vino di frutta, dilazioni di pagamento che vanno, a seconda del prodotto, da quattro a sei settimane, mentre, per gli analoghi prodotti provenienti da altri Stati membri, l'imposta dev'essere pagata al momento dell'importazione oppure all'atto dell'estrazione della merce dal deposito doganale.
punto 3
La Commissione ammette che non vi è discriminazione per quanto concerne le aliquote dell'imposta. A suo avviso, però, il fatto di concedere, per i prodotti irlandesi, il differimento del pagamento dell'imposta ad un momento successivo alla data della messa in circolazione della merce equivale ad attribuire ai produttori nazionali un vantaggio finanziario rispetto agli importatori, che sono tenuti a pagare il tributo già al momento della messa in consumo della merce. Di conseguenza, secondo la Commissione, i prodotti importati vengono a trovarsi in una situazione di svantaggio, sotto il profilo della concorrenza, rispetto agli analoghi prodotti irlandesi.
punto 4
La Commissione dichiara di aver iniziato il procedimento ex art. 169 dopo aver ricevuto reclami da parte di importatori che avevano chiesto invano alle autorità irlandesi le stesse agevolazioni di pagamento di cui fruiscono i produttori irlandesi. A seguito delle critiche formulate dalla Commissione a questo proposito, le autorità irlandesi si dichiaravano disposte ad eliminare tale disparità di trattamento nell'ambito dell'armonizzazione delle legislazioni fiscali, ma si rifiutavano di modificare subito le disposizioni di cui trattasi. Di fronte a tale rifiuto, la Commissione ha adito questa Corte.
punto 5
Il Governo irlandese sostiene, a sua difesa, che le modalità pratiche della riscossione delle imposte devono poter venir adeguate alle diverse situazioni in cui si trovano le merci prodotte nel territorio nazionale e quelle importate. A suo parere, il criterio di valutazione decisivo è l'aliquota del tributo, giacché l'art. 95 si limita a vietare a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri oneri tributari «superiori» a quelli gravanti sui prodotti nazionali; questa norma verrebbe violata qualora si tenesse conto di elementi da essa non menzionati.
punto 6
Il Governo irlandese sottolinea inoltre che i produttori irlandesi devono accettare, come contropartita del vantaggio inerente alla dilazione di pagamento, determinati svantaggi: infatti, per ottenere detta dilazione, essi devono versare un'imposta aggiuntiva e prestare garanzie all'amministrazione. Si dovrebbe inoltre tener conto della svantaggiosa situazione concorrenziale in cui i produttori irlandesi di whisky si trovano rispetto ai produttori di whisky scozzese a causa della differenza tra il tasso di cambio della «sterlina verde» irlandese e quello della «sterlina verde» inglese.
punto 7
Infine, il Governo irlandese ribadisce che la disparità di trattamento criticata dalla Commissione va eliminata nell'ambito dell'armonizzazione delle legislazioni fiscali e non già mediante applicazione dell'art. 95.
punto 8
Gli argomenti del Governo irlandese non possono essere accolti. Infatti, in base alla costante giurisprudenza della Corte (si vedano le sentenze 5 maggio 1970, causa 77/69, Commissione ci Belgio, Race. pag. 237; 20 febbraio 1973, causa 54/72, FOR c/VKS, Race. pag. 193; 17 gennaio 1976, causa 45/75, Reme, Race. pag. 181; 22 giugno 1976, causa 127/75, Bobie, Race. pag. 1079; 16 febbraio 1977, causa 20/76, Schüttle, Race. pag. 247; 22 marzo 1977, cause 74/76, Iannelli & Volpi, Race. pag. 557, e 78/76, Steinike & Wein ling, Race. pag. 595), ai fini dell'applicazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 95, è necessario prendere in considerazione, oltre all'aliquota del tributo, anche le disposizioni relative alla base imponibile e le modalità della riscossione. Infatti, il criterio di paragone decisivo per l'applicazione dell'art. 95 è costituito dall'incidenza effettiva di ciascun tributo sul prodotto nazionale, da un lato, e sul prodotto importato, dall'altro; invero, anche qualora l'aliquota del tributo sia identica, l'incidenza di questo può variare a seconda delle disposizioni in materia di imponibile e di riscossione applicate al prodotto nazionale e, rispettivamente, a quello importato.
punto 9
È quanto si verifica per l'appunto nel caso di specie, in ragione del diverso trattamento cui sono assoggettate le bevande alcoliche cui si riferisce il ricorso, a seconda che siano prodotte in Irlanda oppure importate da altri Stati membri. Sebbene il vantaggio riservato ai prodotti nazionali, sotto forma di agevolazioni di pagamento, non sia notevole, la discriminazione a danno dei prodotti importati da altri Stati membri è pur sempre manifesta.
punto 10
Come ha giustamente osservato la Commissione, il fatto che i produttori irlandesi possano fruire della dilazione di pagamento solo pagando un'imposta aggiuntiva e prestando garanzie finanziarie non fa venir meno tale discriminazione. Questi due oneri non sono infatti talmente gravosi da neutralizzare il vantaggio riservato ai produttori irlandesi. Del resto, nulla impedisce alle autorità irlandesi di imporre lo stesso tributo supplementare agli importatori e di esigere da questi garanzie analoghe.
punto 11
Va del pari respinto l'argomento relativo alla differenza tra i tassi di cambio della «sterlina verde» irlandese e di quella inglese. Le autorità irlandesi, se ritengono che detti tassi non siano stati fissati in maniera adeguata, devono adoperarsi per ovviare a tale situazione servendosi di strumenti appropriati. Non è lecito rettificare una situazione monetaria mediante disposizioni fiscali discriminatorie.
punto 12
Infine, si deve disattendere l'argomento secondo cui le disparità di trattamento come quelle oggetto del presente ricorso vanno eliminate attraverso l'armonizzazione delle legislazioni fiscali a norma degli artt. 99 e 100 del Trattato anziché mediante l'applicazione dell'art. 95. È indubbio che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci possono essere eliminati con l'applicazione del procedimento di armonizzazione delle legislazioni fiscali; tuttavia, l'attuazione delle disposizioni del Trattato in materia, e in ispecie dell'art. 99, non può essere considerata condicio sine qua non per l'applicazione dell'art. 95, che impone agli Stati membri, con effetto immediato, l'obbligo di applicare in modo non discriminatorio la loro normativa fiscale già prima di qualsiasi armonizzazione.
punto 13
È però opportuno rilevare che, per quanto concerne in particolare la birra fabbricata in Irlanda, dove l'imposta di consumo è applicata al mosto prima della fabbricazione, la concessione della dilazione di pagamento non può essere considerata discriminatoria, in quanto tale dilazione corrisponde al periodo durante il quale la birra dev'essere conservata in fabbrica per la maturazione. Di conseguenza, il prodotto finito viene a trovarsi in una situazione analoga a quella del prodotto importato solo dal momento in cui è messo in consumo.
punto 14
Da tali considerazioni risulta che, fatte salve le osservazioni che precedono, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1° comma, del Trattato in quanto ha messo in vigore ed ha applicato disposizioni fiscali intese a concedere ai produttori irlandesi, per quanto concerne l'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra ed il vino di frutta, vantaggi in materia di dilazioni di pagamento che sono rifiutati a coloro che importano gli stessi prodotti da altri Stati membri.
punto 15
Non è pertanto necessario esaminare le conclusioni presentate in subordine dalla Commissione e fondate sull'applicazione dell'art. 30, relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura d'effetto equivalente.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 17
La convenuta è rimasta soccombente e pertanto va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) ° Applicando in modo discriminatorio, ai prodotti importati dagli altri Stati membri, disposizioni relative alla dilazione del pagamento dell'imposta di consumo sulle acquaviti, la birra ed il vino di frutta, in forza, in particolare, dell'Imposition of Duties (n. 221) (Excise Duties) Order, 1975, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE.
2) ° L'Irlanda è condannata alle spese.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 febbraio 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher