Sez. L, Sentenza n. 17937 del 23/08/2007 (Rv. 599119 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ricorso per regolamento di competenza - Rito camerale ex artt. 47 e 375 cod.proc.civ. - Trattazione in pubblica udienza - Richiesta di rinvio a nuovo ruolo per l'adozione del rito camerale - Reiezione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La disciplina comune dell'art. 42, cod. proc. civ. assoggetta le impugnazioni dei provvedimenti di sospensione del processo al rito camerale di cui agli artt. 47 e 375 cod.proc.civ. Ove, tuttavia, venga concretamente adottato il procedimento ordinario della pubblica udienza, la richiesta di rinvio a nuovo ruolo per adottare il rito camerale, nella specie del P.G. presso la Corte di cassazione, non è meritevole di accoglimento alla luce della "ratio" dell'istituto, nella quale è insito il disfavore legislativo verso il fenomeno sospensivo, onde l'opportunità di un immediato controllo tramite impugnazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)