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Sez. 6, Sentenza n. 10650 del 05/10/1992 Ud. (dep. 03/11/1992) Rv. 192158 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Oggetto - Beneficio della non menzione della condanna - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1992-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192158-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa "ope legis" dell'art. 689, comma secondo, cod. proc. pen., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 689 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 689 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)