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Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 29/04/1986 (Rv. 445977 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - VIOLAZIONE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I CREDITORI - ATTINENZA DELLE OPERAZIONI ALL'OGGETTO SOCIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445977-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - VIOLAZIONE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I CREDITORI - ATTINENZA DELLE OPERAZIONI ALL'OGGETTO SOCIALE - IRRILEVANZA.*

Il compimento, da parte dell'amministratore di una società, di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale configura violazione dello specifico divieto posto dall'art. 2449 cod. civ. (in relazione ai precedenti artt. 2447 e 2448), e, pertanto, è idoneo a determinare la sua responsabilità risarcitoria verso la società e verso i creditori indipendentemente dalla circostanza che dette operazioni siano o meno attinenti all'oggetto sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)