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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 11

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 dello Statuto la Regione dovra' essere sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 13 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione la quale puo' esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 12

1. Nelle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 10 dello Statuto, la quantita' di energia elettrica, indipendentemente dal luogo dove, secondo la richiesta della Regione, viene effettuata la consegna, si intende riferita a misurazione nell'officina di produzione. Per le opere di allacciamento o derivazione e per il prelievo di energia le spese sono a carico esclusivo della Regione.

2. L'utilizzazione della fornitura da parte della Regione deve effettuarsi entro tre anni dalla data della richiesta e, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 10 dello Statuto, dalla data di notifica della decisione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13

1. Le forniture di energia previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 10 dello Statuto per gli usi negli stessi indicati sono richieste ai concessionari dalla Regione.

Art. 14

1. Spetta alla Regione determinare il prezzo di cessione agli utenti dell'energia ad essa fornita ai sensi dei primi due commi dell'art. 10 dello Statuto. Il prezzo di cessione coincidera', di regola, col prezzo economico dell'energia, e in ogni caso non potra' superare il prezzo che verra' eventualmente fissato dagli organi dello Stato per le Regioni limitrofe. Eccezionalmente potranno essere consentiti prezzi di favore per le cessioni di energia destinata ad uso dei servizi pubblici, dell'artigianato locale e della agricoltura, evitandosi comunque di creare sperequazioni fra cittadini nella Regione.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi dello Stato relative al blocco e alla fornitura dell'energia elettrica.

Art. 15

1. In caso di domanda concorrente la preferenza e' data alla Regione, a norma del quinto comma dell'art. 10 dello Statuto, quando la richiesta della stessa porti ad una utilizzazione delle acque non
inferiore dal punto di vista idraulico ed economico a quella prevista
dalle altre domande e soddisfi ad interessi pubblici di pari entita'.

2. La Regione deve essere in grado di procedere a immediata esecuzione
e utilizzazione dell'impianto progettato.

Art. 16

1. La risoluzione in via amministrativa delle contestazioni che sorgono nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 dello Statuto e' demandata al Ministero dei lavori pubblici che provvede entro tre mesi dalla richiesta rivoltagli, sentiti gli interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta regionale.

Titolo III. Agricoltura e caccia

Art. 17

1. I provvedimenti di concessione e di esecuzione di opere di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani, spettano alla Regione, in base ai procedimenti istruttori sui quali debbono essere sentiti, secondo le rispettive competenze, i corpi consultivi centrali o il Magistrato alle acque, i quali si pronunciano entro tre mesi dalla ricezione degli atti.

2. Il termine predetto puo' essere prorogato di altri due mesi con ordinanza dei presidenti dei corpi consultivi di cui al primo comma o del Magistrato alle acque.

3. Se entro tale termine detti corpi consultivi centrali o il Magistrato alle acque non si pronunciano, la Regione potra' provvedere prescindendo dagli anzidetti pareri.

Art. 18

1. Nell'esercizio delle attivita' amministrative relative alle materie di cui al n. 9 dell'art. 4 dello Statuto, la Regione terra' presenti le direttive tecniche emanate in via generale dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio della Repubblica nel superiore interesse nazionale.

2. La Regione potra' chiedere che detto Consiglio superiore esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse regionale. In tali casi alle riunione del Consiglio superiore interviene un rappresentante della Regione designato di volta in volta dalla Giunta regionale.

Art. 19

1. Per quanto riguarda la difesa fito-sanitaria, la Regione e' tenuta all'osservanza delle disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. I certificati fito-patologici rilasciati dagli uffici regionali sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso il quale la Regione depositera' le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.

3. Resta di esclusiva competenza degli uffici dello Stato il rilascio dei certificati fito-patologici per le esportazioni e le importazioni.

Art. 20

1. Gli elenchi nazionali della selvaggina protetta e degli animali nocivi sono considerati, agli effetti della potesta' legislativa della Regione ai sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto, di interesse nazionale, salva la potesta' della Regione di estendere le voci di tali elenchi.

Art. 21

1. La Regione dovra' uniformare la sua legislazione in materia di caccia alla esigenza di non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio della Regione alla zona faunistica alpina.

Art. 22

1. La potesta' della Regione di emanare norme legislative ai sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto, non riflette il rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, ne' gli oneri fiscali relativi all'esercizio dell'attivita' venatoria.

Titolo IV. Industria e commercio

Art. 23

1. Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio relative alle Camere di commercio, industria e agricoltura sono svolte dalla Regione nei limiti della sua competenza.

2. Nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'articolo 4, n. 13 dello Statuto, la Regione terra' conto della necessita' che le Camere di commercio, industria e agricoltura possano continuare a svolgere le attribuzioni ad esse affidate dallo Stato. Relativamente allo esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 24

1. Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvederanno ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art. 25

1. Le aliquote dell'imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, sono stabilite, entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, dalla Regione di intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 26

1. I provvedimenti concernenti le fiere, mostre ed esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 27

1. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge dello Stato, le attribuzioni che il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, demanda alla Giunta provinciale amministrativa, spettano nella Regione ad una Commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta come segue:

  1. a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore regionale da lui delegato;

  2. b) due membri designati dal Commissario del Governo;

  3. c) due membri rappresentanti l'Amministrazione provinciale di Trento e quella di Bolzano, designati dai presidenti delle rispettive Giunte;

  4. d) due membri rappresentanti dei commercianti, di cui uno designato dalla Camera di commercio di Trento e uno da quella di Bolzano;

  5. e) due membri rappresentanti dei lavoratori, di cui uno designato dall'Ufficio del lavoro di Trento e uno da quello di Bolzano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale. La Commissione decide a maggioranza dei presenti, con l'intervento di almeno cinque membri. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 29

1. Per i giacimenti minerari che vengono dichiarati di interesse nazionale da una legge generale dello Stato, l'attivita' amministrativa e' esercitata dalla Regione alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge medesima.

Titolo V. Comunicazioni e trasporti

Art. 30

1. La potesta' di emanare norme legislative nelle materie previste dall'art. 4, n. 14 dello Statuto, non si riferisce alle ferrovie esercitate dallo Stato e ai servizi delle poste, delle telecomunicazioni e radio-comunicazioni.

Art. 31

1. La potesta' legislativa di cui al n. 6 dell'art. 5 dello Statuto, non si riferisce ai servizi la cui gestione e' di pertinenza delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ne' alle concessioni in atto fino alla scadenza.