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Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 09/11/1994 (Rv. 488465 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO | Contratto di apertura di credito bancario a termine - Recesso prima della scadenza del termine - Relativa pattuizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488465-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO

Nel contratto di apertura di credito bancario a termine la banca può recedere prima della scadenza del termine, anche in mancanza di giusta causa, se il recesso sia stato previsto dalle parti perché l'art. 1845 cod. civ., che ammette il recesso prima del termine solo per giusta causa, fa espressamente salvi i patti contrari stipulati dalle parti nella loro autonomia contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)