Sez. 5, Sentenza n. 21567 del 07/11/2005 (Rv. 585345 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento integrativo ex art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Presupposti - Sostituzione di un accertamento analitico ad un accertamento sintetico (o viceversa), senza ampliamento della pretesa tributaria - Ammissibilità - Necessità di adozione di un nuovo accertamento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina soltanto l'integrazione o la modificazione in aumento, rispetto all'accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione, integrando soltanto le prime una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento. In questa prospettiva, a sostegno della medesima pretesa tributaria, l'ufficio accertatore può anche, senza necessità di ricorrere a formalità particolari, sostituire un accertamento analitico ad un accertamento sintetico (o viceversa), purché la pretesa tributaria non venga ampliata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)