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Sez. 1, Sentenza n. 22840 del 09/11/2016 (Rv. 642403 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Efficacia - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642403-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opera pubblica, giusta l'art. 26 del d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. Legge 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)