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Norme di polizia delle miniere e delle cave

Testo in vigore al

Art. 100

1. Deve essere dato avviso immediato alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi delle eruzioni libere o degli incidenti di perforazione che mettano in pericolo i lavori, nonche' degli incendi ai pozzi o serbatoi.

2. Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e di ogni altro evento che possa provocare sostanziali modifiche nello svolgimento dei lavori.

Art. 101

1. Quando sia ultimata la perforazione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con la specificazione dei risultati.

2. Dell'inizio della produzione deve essere data preventiva comunicazione alla predetta Sezione.

Art. 102

1. La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione della energia del giacimento e l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela del giacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con la esigenza economica.

Art. 103

1. Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.

2. E' fatto altresi' divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.

Titolo IV. Escavazioni a cielo aperto e sotterranee

Capo I. Distanze - Autorizzazioni - Cauzione

Art. 104

1. Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerea o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

  1. a) 10 m:

    1. 1) da strade di uso pubblico non carrozzabili;

    2. 2) da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

  2. b) 20 m:

    1. 1) da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa;

    2. 2) da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;

    3. 3) da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

  3. e) 50 m:

    1. 1) da ferrovie;

    2. 2) da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti,
      acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti;

    3. 3) da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

2. Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 105

1. L'autorizzazione e' accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni.

Art. 106

1. Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto che gli scavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell'art. 104, nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.

2. Analoga misura puo' essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario e gli interessati.

Art. 107

1. Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di:

  1. 1) ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie; ferrovie adibite al trasporto di persone;

  2. 2) opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;

  3. 3) edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;

  4. 4) costruzioni dichiarate, monumenti nazionali;

  5. 5) sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V; acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi;

  6. 6) oleodotti e gasdotti;

  7. 7) altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.

Art. 108

1. Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori:

  1. 1) al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;

  2. 2) ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee.

2. L'autorizzazione e' accordata con decreto secondo le modalita' e le condizioni citate all'art. 105.

Art. 109

1. Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli, ne' si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20 della profondita' nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profondita', nel caso di coltivazione con ripiena.

Art. 110

1. Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, quando abbia fondati motivi di ritenere che le distanze stabilite dall'art. 108 non siano sufficienti a tutelare la sicurezza delle opere di cui allo art. 107, puo', in casi particolari, disporre con suo decreto che le distanze stesse siano aumentate nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.

Art. 111

1. Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che abbiano fondati motivi di ritenere che gli scavi in sotterraneo per estrazione di sostanze ininerali, ancorche' eseguiti nel rispetto delle distanze stabilite dal presente decreto, possano arrecare rilevante pregiudizio a luoghi ed opere diversi da quelli di cui all'art. 107, possono chiedere che il prefetto prescriva le necessarie distanze. Il prefetto provvede con decreto sentiti il Distretto minerario e gli interessati.

Art. 112

1. In caso di inosservanza del disposto degli articoli 104 e 107 l'ingegnere capo puo' ordinare la sospensione dei lavori.

2. Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all'art. 104 nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto.

Art. 113

1. Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, puo' imporre una cauzione.

2. Ogni contestazione nella misura della cauzione e' decisa dall'autorita' giudiziaria.

3. Quando e' stata imposta una cauzione, il versamento relativo e' condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.

Capo II. Escavazioni a cielo aperto Ripari

Art. 114

1. Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e cio' aliche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.

2. Se la zona in cui si trovano gli scavi e' molto estesa e poco frequentata e' sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.

3. Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilita' del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.

Art. 115

1. Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di un adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazioni ad imbuto.

Art. 116

1. Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.

2. I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanza non maggiore di 100 passaggi liberi per vie di scampo al personale.

Art. 117

1. Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, nonche' successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistano pericoli.

Art. 118

1. La coltivazione dei materiali utili si puo' effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

2. Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilita' di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

3. L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, e' fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.

Art. 119

1. E' vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione.

2. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altri, mezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo.

Art. 120

1. Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate piu' di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente.

2. Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto.