Sez. 1, Sentenza n. 762 del 08/02/1995 Cc. (dep. 22/04/1995) Rv. 201601 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Tribunale di Sorveglianza - Possibilità di applicare misura diversa da quella richiesta dall'interessato - Esclusione - Fattispecie: ordinanza applicativa della semilibertà, essendo stato richiesto l'affidamento in prova.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Nel giudizio relativo all'applicabilità di misure alternative alla detenzione il Tribunale di Sorveglianza ha il potere di esprimersi soltanto su quanto richiesto dall'interessato non potendo applicare una misura diversa da quella oggetto dell'istanza proposta dal predetto: invero la valutazione sul genere di misura, la cui corretta applicazione è rimessa alla decisione del giudice, è conclusivamente riservata al condannato che, nella sua libertà di determinazione, avrà considerato quale, tra quelle previste dall'ordinamento penitenziario, più è confacente alla sua concreta situazione detentiva. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato con rinvio un ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva applicato, a fonte della richiesta dell'interessato di essere affidato in prova al servizio sociale, la misura della semilibertà).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)