Sez. 5, Sentenza n. 10453 del 14/04/1976 Ud. (dep. 20/10/1976) Rv. 134609 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - GRAVITA DEL REATO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - GRAVITA DEL REATO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
La locuzione 'caso piu gravè contenuta nell'art 116 della legge sull'assegno bancario esprime un concetto piu ampio rispetto a quello della 'gravita del reatò enunciato nell'art 133 cod pen, poiche mentre quest'ultima non puo essere desunta che dagli elementi 'tipicì indicati dalla disposizione ora citata, il 'casò grave puo essere ravvisato in elementi oggettivi o soggettivi, non predeterminati, peculiari della fattispecie di illegittima emissione di assegno, siano o non assimilabili (detti elementi) a quelli di cui all'art 133 cod pen. pertanto non sussiste contraddittorieta fra l'affermazione della 'gravita del casò in base ai precedenti penali dell'imputato e la contestuale esclusione della 'gravita del reatò in base alla modesta entita dell'assegno.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)