diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 09/01/1984 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164076 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE PER LA RAPINA AGGRAVATA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON ATTENUANTI - ELISIONE DELL'AGGRAVANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164076-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE PER LA RAPINA AGGRAVATA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON ATTENUANTI - ELISIONE DELL'AGGRAVANTE - IRRILEVANZA.*

L'espressa esclusione dell'indulto per la rapina aggravata anche da una sola delle due ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. è disposta in considerazione della tipicità di tale fattispecie criminosa e prescinde da ogni riferimento alla quantità della pena. Pertanto il beneficio è inapplicabile anche se, in base al giudizio di comparazione con attenuanti ex art. 69 cod. pen., vi sia stata una elisione delle aggravanti. (Conf mass n 156151; (Conf mass n 156270).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)