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Sez. 5, Sentenza n. 823 del 24/03/1995 Cc. (dep. 03/05/1995) Rv. 201316 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione | Maggior termine fissato per i recidivi - Condizione: recidiva ritenuta in sentenza di condanna - Necessità - Recidiva ritenuta in decreto penale di condanna esecutivo - Insufficienza.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201316-01

Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione

Ai fini del decorso del maggior termine per la riabilitazione, occorre che la recidiva sia contestata e ritenuta in una sentenza di condanna emessa in sede di giudizio di cognizione. Non è sufficiente, pertanto, che essa risulti da un certificato del casellario giudiziale, che riporti una condanna emessa in sede di emissione di decreto penale di condanna diventato esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)