diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2163 del 12/05/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 173022 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - OMESSA ESTENSIONE - RIMEDI - IMPUTATI GIUDICATI CON PROVVEDIMENTI DIVERSI - INOPERATIVITÀ DELL'EFFETTO ESTENSIVO - FATTISPECIE: RIGETTO DI ISTANZA DI ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI RIESAME E E DI ORDINI DI CATTURA.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173022-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - OMESSA ESTENSIONE - RIMEDI - IMPUTATI GIUDICATI CON PROVVEDIMENTI DIVERSI - INOPERATIVITÀ DELL'EFFETTO ESTENSIVO - FATTISPECIE: RIGETTO DI ISTANZA DI ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI RIESAME E E DI ORDINI DI CATTURA.*

Qualora il giudice dell'impugnazione, pur avendo accolto motivi non esclusivamente personali abbia omesso di statuire sull'estensione, questa è esperibile, quale rimedio straordinario, o in Sede esecutiva, o con separato giudizio davanti allo stesso giudice di appello, o in Sede di ricorso proposto dall'interessato (nei casi consentiti), o, infine (come nella specie), con la procedura di correzione degli errori materiali. Però l'effetto estensivo presuppone che l'imputato, il quale abbia prodotto il motivo estensibile, e quello a cui favore deve verificarsi l'estensione siano stati giudicati con la stessa sentenza o, comunque, con lo stesso provvedimento decisorio, soggetto a impugnazione, sicché se la decisione impugnata riguarda solo il primo imputato, non ha senso discutere sull'estensibilità del motivo, poiché è la decisione, prima ancora che il motivo, ad essere "esclusivamente personale". (nella specie, relativa a rigetto dell'istanza di estensione degli effetti dell'annullamento di ordinanza di riesame ed ordine di cattura, la suprema Corte ha altresì affermato l'irrilevanza del fatto che gli imputati, nel cui interesse era stata proposta l'istanza, fossero ristretti in forza dello stesso ordine di cattura per il quale era intervenuta decisione di annullamento, motivata dal fatto che il tribunale della libertà era venuto meno al compito di correggere ed integrare la motivazione del provvedimento restrittivo. Ciò perché non si poteva escludere che il giudice del riesame, se adito dagli istanti, avrebbe integrato nei loro riguardi la motivazione - in ipotesi carente - dell'ordine di cattura). (Conf mass n 141803; (Conf mass n 099529).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)