Sez. L - , Ordinanza n. 33367 del 11/11/2021 (Rv. 662772 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Accertamenti svolti in sede di attività di vigilanza in violazione dell’art. 3 della l. n. 300 del 1970 - Prova testimoniale vertente su detti accertamenti - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA
Nell'ipotesi in cui gli accertamenti in sede di attività di vigilanza siano stati effettuati in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della l. n. 300 del 1970 (ossia in difetto di comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa), non è ammissibile la prova testimoniale vertente su detti accertamenti, in quanto l'espletamento della prova in questione costituirebbe una modalità per aggirare la citata disposizione, che definisce l'ambito entro il quale può articolarsi la potestà di controllo del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)