Sez. 2, Sentenza n. 1131 del 23/05/1967 (Rv. 327545 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Lo speciale procedimento previsto dagli artt. 28, 29 (30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati ed ai procuratori dai propri clienti e applicabile anche al compenso per prestazioni professionali stragiudiziali, che siano in un rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attivita strumentale o complementare di quella propriamente processuale.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)