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Sez. 2, Sentenza n. 1229 del 18/04/1969 (Rv. 339846 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - USI - VALORE - ELEMENTI STRUTTURALI - ONERE DELLA PROVA - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339846-01

FONTI DEL DIRITTO - USI - VALORE - ELEMENTI STRUTTURALI - ONERE DELLA PROVA - PRESUPPOSTO.*

Nel sistema delle fonti del diritto, secondo la gerarchia stabilita dalla legge (artt.1 e 8 Disposizioni preliminari), e incluso esplicitamente l'uso (costituente una fonte sussidiaria o integrativa della legge o del regolamento) formatosi con la generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento (elemento materiale od oggettivo) e col convincimento che quel comportamento corrisponda all'osservanza di un Obbligo giuridico (elemento spirituale o psicologico). Ove l'uso non risulti altrimenti noto al giudice, colui che ne afferma l'esistenza ha l'Onere di provare il concorso di entrambi i predetti elementi. (sulla seconda parte, V.2962-68, massima n.335758 1131-68, massima n 332607 406'67, massima n 326324).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)