Sez. L, Sentenza n. 28284 del 31/12/2009 (Rv. 611136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Accertamento - Criteri - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, la corte territoriale, individuati nel conferimento della facoltà di firma sociale in via continuativa in rappresentanza dell'azienda e nell'attribuzione di compiti implicanti l'effettivo esercizio del potere negoziale nei confronti di terzi i tratti caratterizzanti la figura del funzionario di banca, sulla base delle disposizioni contrattuali collettive di cui all'art. 4 del ccnl del personale direttivo delle aziende di credito, aveva ritenuto, con motivazione congrua, che i compiti assegnati al ricorrente rivestissero tali caratteristiche; la S.C. ha confermato tale sentenza ed ha enunciato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)