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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 03/03/1971 Ud. (dep. 06/12/1971) Rv. 119431 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - VIOLENZA FISICA PERSONALE - NOZIONE - MEDIANTE VIOLENZA SULLE COSE - POSSIBILITA - FATTISPECIE: CONDUCENTE DI UN'AUTO CHE COSTRINGA IL CONDUCENTE DI ALTRA VETTURA A FERMARSI.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119431-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - VIOLENZA FISICA PERSONALE - NOZIONE - MEDIANTE VIOLENZA SULLE COSE - POSSIBILITA - FATTISPECIE: CONDUCENTE DI UN'AUTO CHE COSTRINGA IL CONDUCENTE DI ALTRA VETTURA A FERMARSI.*

La violenza fisica personale, richiesta dall'art 610 cod pen, si identifica con qualsiasi mezzo adoperato dall'agente che sia idoneo a privare coattivamente il soggetto passivo della liberta di Determinazione e di Azione; puo, quindi, realizzarsi anche mediante una violenza sulle cose, quando rappresenti la esplicazione di una energia diretta contro la sfera di liberta psichica della vittima, dalla quale derivi coazione personale fisica. (fattispecie relativa ad auto che, stringendo altro veicolo verso il margine della strada, ha costretto il conducente di questo a fermarsi).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)