Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 28/04/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207679 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Reclamo avverso procedimento disciplinare - Poteri del magistrato di sorveglianza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In sede di decisione sul reclamo avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare, il magistrato di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità e di merito del provvedimento adottato dall'Amministrazione penitenziaria, stante la natura meramente amministrativa di questo, sia per l'autorità dalla quale promana, sia per il suo intrinseco contenuto. Conseguentemente, il compito di detto magistrato è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)