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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022 (Rv. 664194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso

che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)