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Sez. 1, Sentenza n. 5196 del 26/01/1973 Ud. (dep. 05/07/1973) Rv. 124523 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI PER IL VISTO - EQUIPOLLENTE DELLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124523-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI PER IL VISTO - EQUIPOLLENTE DELLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*

La comunicazione al PM dell'avviso di deposito dei provvedimenti indicati nell'art 151 cod proc pen, disciplinata dal successivo articolo 1 67, costituisce, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi, atto formale che di regola non ammette equipollenti, cosicche la trasmissione degli Atti e della sentenza per il visto, prevista dall'art 31 del RD n 603 del 1931, non puo dare inizio alla decorrenza del termine in parola.*

Riferimenti normativi: Legge 28/05/1931 num. 603 art. 31, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 31, Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)