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Sez. 1, Sentenza n. 20971 del 27/11/2012 (Rv. 624307 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti - Mera ignoranza del luogo di trasferimento - Insufficienza - Indagini - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Attestazioni relative alla attività svolta dall'ufficiale giudiziario - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624307-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI

I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)