Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006 (Rv. 589497 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Espropriazione da parte di un I.A.C.P. su delega del Comune - Danno per l'occupazione appropriativa - Risarcimento - I.A.C.P. - Responsabilità - Sussistenza - Effetti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di procedimento espropriativo preordinato all'edificazione di case economiche e popolari, l'Istituto autonomo case popolari che, al termine dell'occupazione legittima, non abbandoni il suolo del privato, ma continuando ad occuparlo "sine titulo" vi abbia costruito l'opera pubblica, consentendone l'acquisizione all'ente pubblico territoriale in collaborazione con il quale è stato avviato detto procedimento, è responsabile nei confronti del privato per il risarcimento del danno derivante dall'abusiva occupazione del suolo e dall'irreversibile incorporazione ad esso dell'opera eseguita, con la conseguenza che l'Istituto è legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 reiterazione 0003 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)