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Sez. 1, Sentenza n. 1456 del 20/06/1967 (Rv. 328121 - 01)

VENDITA - PATTO DI ESCLUSIVA - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO PROSECUZIONE TRA LE PARTI DI OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE - SOPRAVVIVENZA DEL PATTO DI ESCLUSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328121-01

VENDITA - PATTO DI ESCLUSIVA - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO PROSECUZIONE TRA LE PARTI DI OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE - SOPRAVVIVENZA DEL PATTO DI ESCLUSIVA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di esclusiva, ponendo in essere una limitazione alla liberta di iniziativa, non puo derivare che da specifica pattuizione o da disposizione normativa. Pertanto, nell'ipotesi che un produttore conceda a terzi, per una zona determinata, la vendita con esclusiva della merce da lui prodotta ed il concessionario subconceda ad altri, per una zona piu limitata, la vendita con esclusiva della stessa merce, una volta sciolto il rapporto con il subconcessionario ad iniziativa del concessionario, non puo ritenersi che, per la sola circostanza che operazioni di distribuzione siano proseguite tra le parti, il patto di esclusiva sopravviva senza essere specificamente fatto oggetto di accordo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1568, Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)