Sez. 3, Sentenza n. 4468 del 08/07/1981 (Rv. 415177 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - IN GENERE - MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LE LEGGI N 35 DEL 1977 E N 316 DEL 1978 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - IN GENERE - MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LE LEGGI N 35 DEL 1977 E N 316 DEL 1978 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Poiche il rapporto di diritto sostanziale e regolato dalle norme vigenti al momento della conclusione o dell'esecuzione del contratto, le modificazioni introdotte dalle leggi 15 febbraio 1977 n 35 e 10 giugno 1978 n 316 in tema di responsabilita dell'albergatore, non sono applicabili, stante il principio della irretroattivita della legge (art 11 disp prel cod civ) al contratto con l'albergatore concluso ed eseguito prima della loro entrata in vigore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 15/02/1977 num. 35, Legge 10/06/1978 num. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)