diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12856 del 29/11/1991 (Rv. 474829 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - In genere | Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Natura - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Proposizione della stessa - Forma.
Stato
decisa il 1991-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474829-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - In genere

Nel caso in cui, dopo la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e prima della pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. richiesta dal promissario acquirente, sia sopravvenuto il fallimento del promittente venditore, la facoltà del curatore del fallimento di optare, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 72 quarto comma della legge fall., per lo scioglimento del contratto, costituisce un'eccezione in senso proprio (come tale proponibile anche in appello) ed è ritualmente manifestata nell'atto di costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)