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Sez. 5, Sentenza n. 11015 del 10/08/2001 (Rv. 548947 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Disciplina prevista dall'art. 8 legge 890 del 1982 - Mancato recapito del piego o rifiuto di riceverlo da parte di persone abilitate - Deposito del piego - Avviso al destinatario mediante raccomandata - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.
Stato
decisa il 2001-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548947-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo posta eseguita ex art. 8 della legge 890 del 1982, dal rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero dal mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), deriva l'obbligo di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attività comporta la nullità della notifica. (Cfr. Corte cost. 22 settembre 1998, n.346).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)