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Sez. 1, Ordinanza n. 12995 del 06/09/2002 (Rv. 557292 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Verifica da parte del giudice adito successivamente della competenza del primo giudice in ordine alla causa successiva ai fini della sua rimessione allo stesso - Necessità - Verifica della competenza anche per la causa preventivamente instaurata - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557292-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Il giudice che ravvisa la continenza tra una causa proposta innanzi a lui ed altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso (art. 39 secondo comma cod. proc. civ.), deve verificare se sussiste la competenza di quest'ultimo limitatamente alla causa da rimettergli (come si desume dall'espresso ed esclusivo riferimento alla competenza "per la causa proposta successivamente"), e non è chiamato a verificare, invece, se detto giudice preventivamente adito sia effettivamente competente per la causa preventivamente introdotta; ciò perché solo la Corte di Cassazione può sindacare la competenza di una altro giudice per la causa pendente dinanzi al medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)