Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 02/02/1995 Ud. (dep. 03/04/1995) Rv. 203401 - 01
Azione penale - Querela - persone giuridiche ed enti di fatto | Reato che offenda una persona giuridica - Titolarità del diritto di querela - Individuazione - In particolare nel reato di turbata libertà dell'industria o del commercio - Fattispecie: singoli soci.
Azione penale - Querela - persone giuridiche ed enti di fatto
Nell'ipotesi in cui il reato offenda una persona giuridica, la titolarità del diritto di querela spetta all'organo munito dei poteri di gestione e di rappresentanza secondo le norme legali e statutarie. Tale regola deve essere applicata al reato, procedibile a querela, previsto dall'art. 513 cod. pen. (turbata libertà dell'industria o del commercio): il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sullo ordine economico, sicché il bene tutelato dalla norma incriminatrice fa capo all'imprenditore, quale soggetto portatore dell'interesse protetto; se questi si identifica con una società, esso fa capo direttamente ed esclusivamente a questa ultima, cui compete, quale imprenditrice e persona offesa dal reato, il diritto di proporre querela. (La S.C. ha ritenuto che i singoli soci (sui quali ricadevano le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli dell'illecito), semplici danneggiati, erano solo legittimati a costituirsi parti civili nell'eventuale processo, e tale conclusione, che trova la sua matrice nella struttura dell'illecito " de quo ", è valida anche nell'ipotesi di offesa recata alla società da intranei, nella specie amministratore e soci di maggioranza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)