Sez. 4, Sentenza n. 36078 del 06/07/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 270806 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Riformulazione normativa ex art. 2 del d.l. n. 146 del 2013 - Reato autonomo - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall'art. 73, comma 1 del medesimo decreto. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, quali hashish e MDMA, in un identico contesto, in cui la Corte ha ritenuto illegittima la determinazione della pena operata applicando l'aumento della continuazione per effetto della erronea trasformazione della qualificazione del fatto da unico reato in due distinti reati).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)