diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4836 del 25/10/1978 (Rv. 394533 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO) - INOSSERVANZA DELLE MODALITA PREVISTE DALLE CLAUSOLE DELLA POLIZZA - PERDITA DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DOLOSA E COLPOSA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - INOSSERVANZA COLPOSA - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA - EQUIPOLLENZA DELLE DIVERSE MODALITA OSSERVATE A QUELLE FISSATE DAL CONTRATTO - ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394533-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO) - INOSSERVANZA DELLE MODALITA PREVISTE DALLE CLAUSOLE DELLA POLIZZA - PERDITA DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DOLOSA E COLPOSA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - INOSSERVANZA COLPOSA - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA - EQUIPOLLENZA DELLE DIVERSE MODALITA OSSERVATE A QUELLE FISSATE DAL CONTRATTO - ACCERTAMENTO - NECESSITA.*

In tema di Assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'Obbligo di dare avviso del sinistro, secondo specifiche modalita espressamente previste da clausola di polizza, non puo implicare di per se perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, nella seconda ipotesi, il diritto alla indennita non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore (art 1915 secondo comma cod civ), ed inoltre riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalita di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine o meno a consentire ugualmente all'assicuratore le opportune costatazioni ed interventi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)