Sez. 3, Sentenza n. 19555 del 19/12/2003 (Rv. 569105 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Obbligazione del danneggiante e dell'assicuratore - Differenza - Danno dovuto dall'assicurato - Interessi - Relativa delegazione dell'assicuratore chiamato in azione diretta - Natura - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria gravante sul danneggiante(che dà luogo ad un debito di valore) va distinta da quella, gravante sull'assicuratore, che ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo e che pertanto ha natura pecuniaria anche quando è adempiuto direttamente nei confronti del danneggiato; tuttavia, il quantum di quest'ultimo, almeno sino al limite del massimale di polizza, va commisurato al debito di valore che grava sul danneggiante assicurato; con la conseguenza che, se tra le componenti del danno dovute al danneggiato dall'assicurato vi è il ritardo nel pagamento, liquidato con la tecnica degli interessi, vi è tenuto l'assicuratore, sino al limite del massimale di polizza, non in quanto interessi gravanti su un suo debito, ma quali componenti dell'indennizzo che egli dovrebbe versare al suo assicurato e che, per effetto dell'azione diretta, paga direttamente al danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)