Sez. L, Sentenza n. 11227 del 14/10/1992 (Rv. 478931 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - In genere | Mancata costituzione del convenuto ed impossibilità da parte del giudice di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio - Pronunzia di mero rito - Necessità - Produzione in appello da parte dell'attore del ricorso notificato - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - In genere
Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione -, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo; senza che giovi, ai fini della rimozione di tale pronuncia, l'esecuzione, soltanto in fase di gravame, dell' adempimento ingiustificatamente omesso in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)