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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1980, causa 798/79

Decisione
decisa il 1980-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1980:202

Epigrafe

Nel procedimento 798/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra Hauptzollamt Köln-Rheinau (ufficio principale delle dogane di Colonia-Rheinau) e Chem-Tec, di B. H. Naujoks, Coblenza, domanda vertente sull'interpretazione dell'espressione «apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)» ai sensi della voce 90.18 della tariffa doganale comune, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › 1 — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il 29 giugno 1972, l'ufficio doganale di Köln-Rheinauhafen sdoganava per conto della ditta Chem-Tec 8500 maschere filtranti provenienti dagli Stati Uniti. L'ufficio doganale classificava la merce sotto la voce 90.18 della tariffa doganale comune:
paragrafo 2
Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas).
paragrafo 3
Con provvedimento dell'8 agosto 1973 l'ufficio doganale modificava la classificazione, adottando quella di cui alla voce 59.03:
paragrafo 4
«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati,
paragrafo 5
ed esigeva dalla Chem-Tec la somma di DM 1517,20 per dazi doganali, più elevati per la voce 59.03 che per la voce 90.18.
paragrafo 6
Dopo che era stato respinto il reclamo da essa proposto contro il provvedimento di modifica, il 23 novembre 1973 la Chem-Tec adiva il Finanzgericht di Düsseldorf, che le dava ragione. Il 10 giugno 1977 l'ufficio doganale principale di Köln-Rheinau ricorreva in «Revision» dinanzi al Bundesfinanzhof.
paragrafo 7
Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall'interpretazione di disposizioni di diritto comunitario, e precisamente della tariffa doganale comune, con ordinanza 16 ottobre 1979 il Bundesfinanzhof ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 8
«Se il concetto di “apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)” ai sensi della voce 90.18 della tariffa doganale comune vada interpretato in modo da comprendervi anche le semplici maschere filtranti, che coprono soltanto la bocca e il naso a scopo di protezione da prodotti chimici velenosi, polvere, fumo, nebbia e si gettano dopo l'uso».
paragrafo 9
Grazie alla forma ovale, che si adatta al viso, ai lacci laterali di sostegno ed alla staffa metallica aderente al dorso del naso, questi filtri sono facili da portare, lasciano passare agevolmente l'aria e garantiscono quindi una buona respirazione. Secondo i dati forniti dalla Chem-Tec, si tratta di una maschera a filtro antipolvere, di tipo corrente, recante un velo di carta a fibre lunghe e a intrecciatura multipla, destinata ad essere usata una sola volta e che viene buttata via una volta esaurito il potere filtrante (al massimo dopo otto ore).
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è stata registrata presso la Corte il 9 novembre 1979.
paragrafo 11
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, la ditta Chem-Tec, con l'avv. Harald Ditges, del foro di Bonn, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla Prima Sezione a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni presentate dalla ditta Chem-Tec

paragrafo 1
La Chem-Tec espone perché, a suo parere, e come ha dichiarato il Finanzgericht di Düsseldorf, nulla osta a che il materiale di cui trattasi sia classificato sotto la voce doganale 90.18.
paragrafo 2
Il fatto che le maschere di tessuto usate dai chirurghi e dagli infermieri durante le operazioni e nel curare gli ammalati non siano considerate come apparecchi respiratori o maschere antigas non costituisce un ostacolo. Queste maschere non servono infatti a proteggere la persona che le porta, bensì il paziente.
paragrafo 3
Neppure la struttura molto semplice delle maschere antipolvere osta a che esse siano considerate come degli apparecchi per respirare. Quella che conta è la loro funzione. La loro complessità deriva dalla loro specializzazione. Vi sono ad esempio maschere contro la polvere grossa attiva, contro la polvere sottile inerte, contro l'acido fluoridrico e la polvere fine, contro i vapori di mercurio e la polvere fine... L'ampiezza del programma mostra con quale cura siano fabbricate le maschere antipolvere e quale progresso esse rappresentino rispetto alle maschere di gomma.
paragrafo 4
La Chem-Tec produce dei documenti i quali dimostrano che in Francia le maschere sono classificate nella voce doganale 90.18.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni presentate dalla Commissione

paragrafo 1
La Commissione ritiene che le caratteristiche principali della voce doganale 90.18 si dividono in due categorie:.
paragrafo 2
l'articolo deve avere una funzione specifica, che è di consentire o facilitare la respirazione; deve possedere le caratteristiche di un apparecchio ai sensi della classificazione doganale.
paragrafo 3
Dato il modo in cui è formulata la voce 90.18 nelle sue varie versioni linguistiche, tutti gli apparecchi che non siano altrimenti descritti in modo specifico e la cui funzione sia quella di consentire o facilitare la respirazione vanno classificati sotto detta voce. Ciò non è in contrasto con le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, dato che le espressioni «apparecchi per respirare» e «maschere antigas» non hanno alcun valore classificatorio particolare.
paragrafo 4
È più difficile delimitare con precisione il secondo criterio di classificazione. Le note esplicative dichiarano al capitolo 90, sotto la rubrica «considerazioni generali» :
paragrafo 5
«Il presente capitolo abbraccia un complesso di strumenti ed apparecchi molto diversi, ma che, come regola generale, sono caratterizzati essenzialmente dalla fabbricazione accurata e dalla grande precisione, il che fa sì che la maggior parte di essi venga usata in particolare nel campo puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia ecc.), per applicazioni tecniche e industriali molto specifiche (misurazioni e controlli, osservazioni ecc.) o per scopi medici».
paragrafo 6
Ne deriva che gli articoli di cui al capitolo 90 sono per la maggior parte tecnicamente complessi piuttosto che semplici.
paragrafo 7
Le maschere antigas, che costituiscono gli apparecchi protettivi della respirazione per eccellenza, sono in generale anch'esse piuttosto complesse. Tuttavia, a quanto pare in vista del fatto che la voce 90.18 non riguarda solo le maschere antigas classiche, ma anche gli apparecchi per respirare «di qualsiasi genere», le note esplicative dichiarano:
paragrafo 8
«Ne esistono pure di più semplici, destinate a proteggere unicamente la bocca e il naso e consistenti in una parte tenuta ferma da uno o più nastri elastici e che contiene un dispositivo filtrante o assorbente (lana d'amianto, gomma spugnosa, ovatta di cotone ecc.... impregnate o no) facilmente sostituibile una volta inquinato».
paragrafo 9
Si raggiunge così il minimo di quello che si deve esigere sul piano tecnico da un apparecchio per respirare. Secondo dette note, infatti, i seguenti prodotti non rientrano nella voce doganale 90.18:
paragrafo 10
«— Le maschere di tessuto usate dai chirurghi, dagli infermieri ecc., durante le operazioni o per curare gli ammalati (n. 62.05); — Le maschere protettive contro la polvere o le schegge, costituite da un semplice pezzo di rete metallica, senza altro organo filtrante all'infuori di un foglio di garza (sezione XV); — Le maschere per l'analgesia (n. 90.17)».
paragrafo 11
Quest'elenco di articoli è stato completato come segue dal Consiglio di cooperazione doganale nell'ottobre 1979:
paragrafo 12
«— Le maschere protettive contro la polvere, gli odori ecc. il cui organo filtrante non sostituibile è costituito da più strati di stoffe non tessute, anche trattate con carbone attivato o intercalate con uno strato di fibre sintetiche (n. 59.03)».
paragrafo 13
Le note esplicative sono basate sulle seguenti considerazioni: una materia filtrante, sia pure messa in forma, non costituisce un apparecchio ai sensi della tariffa doganale comune, nemmeno qualora protegga effettivamente la respirazione. Occorre che esista un elemento costitutivo ulteriore, cioè un dispositivo destinato a ricevere un filtro eventualmente sostituibile.
paragrafo 14
La Commissione è quindi del parere che i prodotti di cui trattasi vanno classificati secondo la materia di cui sono fatti, e rientrano nella voce 59.03 della tariffa doganale comune.
paragrafo 15
La ditta Chem-Tec, con l'avv. H. Ditges, del foro di Bonn, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal sig. M. Beschel, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 22 maggio 1980.
paragrafo 16
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 giugno 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 16 ottobre 1979, pervenuta alla Corte il 9 novembre 1979 il Bundesfinanzhof ha posto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Írattató CLE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del concetto «apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)» ai sensi della voce 90.18 della tariffa doganale comune
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sulla classificazione di una partita di 8500 maschere filtranti provenienti dagli Stati Uniti, sdoganate il 29 giugno 1972 dall'ufficio doganale di Koln-Rheinauhafen per conto della ditta Chem-Tec. In un primo tempo, 1 ufficio doganale aveva classificato la merce sotto la voce 90.18 : Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas). Indi, con provvedimento di modifica dell'8 agosto 1973, classificava le maschere di cui trattasi sotto la voce 59.03: «Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati, ed esigeva dalla Chem-Tec la somma di DM 1517,20 per dazi doganali, essendo questi più elevati per le merci di cui alla voce 59.03 che per quelle della voce 90.18.
punto 3
Essendo stato respinto il reclamo ch'essa aveva proposto contro il provvedimento di modifica, la Chem-Tec adiva il Finanzgericht di Düsseldorf, che e dava ragione, dichiarando che la funzione delle maschere determinava la loro classificazione doganale, cosicché la voce 90.18 era quella esatta. L ufficio doganale principale di Köln-Rheinau ricorreva allora in «Revision» dinanzi al Bundesfinanzhof.
punto 4
La questione pregiudiziale del Bundesfinanzhof è del seguente tenore : «Se il concetto di “apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)” ai sensi della voce 90.18 della tariffa doganale comune vada interpretato in modo da comprendervi anche semplici maschere filtrant, che coprono soltanto la bocca e il naso a scopo di protezione da prodotti chimici velenosi, polvere, fumo, nebbia e si gettano dopo 1 uso».
punto 5
Grazie alla forma ovale, che si adatta al viso, ai lacci laterali di sostegno ed alla staffa metallica aderente al dorso del naso, le maschere di cui trattasi sono facili da portare, lasciano passare agevolmente l'aria e garantiscono quindi una buona respirazione. Secondo i dati forniti dalla Chem-Tec, si tratta di una maschera a filtro antipolvere, di tipo corrente, recante un velo di carta a fibre lunghe e a intrecciatura multipla, destinata ad essere usata una sola volta e che viene buttata via una volta esaurito il potere filtrante (al massimo dopo otto ore).
punto 6
La Commissione sostiene che, per rientrare nella voce doganale 90.18, un articolo deve non solo avere una funzione specifica, quella di consentire o facilitare la respirazione, ma costituire del pari un «apparecchio» ai sensi della classificazione doganale.
punto 7
Essa si basa sul capitolo 90 delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; secondo tali note, detto capitolo «... abbraccia un complesso di strumenti ed apparecchi molto diversi, ma che, come regola generale, sono caratterizzati essenzialmente dalla fabbricazione accurata e dalla grande precisione, il che fa sì che la maggior parte di essi venga usata in particolare nel campo puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia ecc.), per applicazioni tecniche e industriali molto specifiche (misurazione e controlli, osservazioni ecc.) o per scopi medici». «La regola secondo cui gli strumenti ed apparecchi del presente capitolo sono in genere articoli di grande precisione ha tuttavia delle eccezioni. Vi sono classificati, ad esempio, gli occhiali puramente protettivi (n. 90.04), le semplici lenti, i periscopi a semplice gioco di specchi (n. 90.13), i metri ed i regoli ordinari (n. 90.16), gli igrometri di fantasia di una precisione del tutto relativa (n. 90.23)».
punto 8
Si desume chiaramente tanto dalla lettera della voce doganale 90.18 quanto dalle note esplicative di cui sopra che il criterio della semplicità non può essere applicato per escludere un apparecchio dal capitolo 90 della tariffa doganale comune.
punto 9
Questa conclusione è suffragata dalla lettura delle note esplicative della voce doganale 90.18 nella versione anteriore all'ottobre 1979, le quali dichiaravano che detta voce non riguardava unicamente le maschere antigas classiche, ma anche gli apparecchi per respirare «di qualsiasi genere», aggiungendo : «Ne esistono pure di più semplici, destinate a proteggere unicamente la bocca e il naso e consistenti in una parte tenuta ferma da uno o piu nastri elastici e che contiene un dispositivo filtrante o assorbente (lana d amianto, gomma spugnosa, ovatta di cotone ecc.... impregnate o no) facilmente sostituibile una volta inquinato».
punto 10
La Commissione si richiama al fatto che l'elenco dei prodotti che non rientrano nella voce doganale 90.18 è stato completato come segue dal Consiglio di cooperazione doganale nell'ottobre 1979, per trarne la conseguenza che le maschere di cui trattasi rientrano nella voce 59.03: «Le maschere protettive contro la polvere, gli odori ecc. il cui organo filtrante non sostituibile è costituito da più strati di stoffe non tessute, anche trattate con carbone attivato o intercalate con uno strato di fibre sintetiche (n. 59.03)».
punto 11
Tuttavia, come la Corte ha affermato nella sentenza 15 febbraio 1977 (cause riunite 69 e 70/76, Dittmeyer, Race. pag. 238), benché i pareri del Comitato per la nomenclatura costituiscano dei mezzi importanti per garantire 1 applicazione uniforme della tariffa doganale comune da parte delle autorità doganali degli Stati membri e come tali possano essere considerati come strumenti validi per l'interpretazione della tariffa, detti pareri non sono giuridicamente vincolanti, di guisa che, se del caso, va accertato se il loro tenore sia conforme alle disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modihchi la portata.
punto 12
La stessa massima deve valere per le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale.
punto 13
Dalla lettera stessa della voce 90.18 si desume che il concetto «apparecchi per respirare» va inteso come una categoria ampia, che include quella più limitata delle «maschere antigas». L'apparecchio di cui trattasi, alcuni esemplari del quale sono stati esibiti alla Corte, è certo meccanicamente semplice, ma la sua semplicità non può di per sé escluderlo dalla voce di cui trattasi, tanto più che esso corrisponde perfettamente allo scopo specifico degli apparecchi per respirare, che è quello di proteggere la bocca e il naso e di consentire o facilitare la respirazione.
punto 14
Per questo motivo la questione posta dal Bundesfinanzhof va risolta nel senso che il concetto di «apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)» ai sensi della voce 90.18 della tariffa doganale comune va interpretato in modo da comprendervi anche le semplici maschere filtranti, che coprono soltanto la bocca ed il naso a scopo di protezione da prodotti chimici velenosi, polvere, fumo, nebbia e si gettano dopo l'uso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
Le spese sostenute dalla Commissione delle CC.EE., la quale ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), statuendo sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 16 ottobre 1979, dichiara: «Il concetto di “apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)” ai sensi della voce 90.18 della tariffa doganale comune va interpretato in modo da comprendervi anche le semplici maschere filtranti, che coprono soltanto la bocca e il naso a scopo di protezione da prodotti chimici velenosi, polvere, fumo, nebbia e si gettano dopo l'uso».

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'll luglio 1980. Per il cancelliere J.A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze