Sez. 2, Sentenza n. 5994 del 08/11/1972 Ud. (dep. 11/08/1973) Rv. 124837 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Appartiene alla facolta discrezionale del giudice di appello disporre la rinnovazione, totale o parziale, del dibattimento al fine di assumere nuove prove o integrare quelle gia raccolte. Il suo diniego di avvalersi di tale facolta, quando sia fatta richiesta dalle parti, non e sindacabile in Sede di legittimita se lo stesso giudice dia logica spiegazione del diniego medesimo, anche con motivazione implicita, desunta dal decisivo valore di sufficienza attribuito alle prove gia raccolte. (Conf 122303, 121603, anno 1972, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)