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Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Testo in vigore al

Art. 61

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
"Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo' tuttavia emettere mandato di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'.
Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263".

Art. 64

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Si puo' inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato e' presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo".

Art. 70

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis - 1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorita' giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e da' comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.
2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente puo' essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire".

Art. 71

1. Quando nelle leggi vigenti e' prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali e' previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonche' a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti e' menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

Art. 72

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non e' piu' consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 e', per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato e' considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI